| 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, e secondo i
princìpi e i criteri direttivi ivi stabiliti, uno o più
decreti legislativi recanti norme per regolamentare
l'esercizio del diritto di voto degli elettori residenti
stabilmente o temporaneamente all'estero.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati
previo parere consultivo di una commissione composta da dieci
senatori e da dieci deputati, designati di intesa dai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, nonché da tre rappresentanti del Consiglio
generale degli italiani all'estero e da tre esperti, senza
diritto di voto, nominati dalla commissione stessa.
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