| 1. I comuni provvedono a trasmettere all'ufficio centrale
circoscrizionale nel cui ambito sono compresi copia degli
elenchi degli iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. I comuni sede di ufficio centrale circoscrizionale,
entro il mese di febbraio di ogni anno, trasmettono al
Ministero degli affari esteri, per l'inoltro ai consolati
territorialmente competenti, copia delle liste di cittadini
italiani all'estero di cui agli articoli 3 e 4 e, in occasione
delle consultazioni, i relativi certificati elettorali.
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