| 1. I cittadini italiani stabilmente domiciliati o
residenti all'estero o che si trovano temporaneamente
all'estero possono esercitare il diritto di voto presso
l'ufficio consolare più vicino.
2. Gli uffici consolari trascrivono le liste di cui
all'articolo 4 in due liste distinte, una relativa agli
elettori appartenenti stabilmente alla circoscrizione
dell'ufficio consolare medesimo, un'altra contenente i nomi
degli elettori temporaneamente presenti nella suddetta
circoscrizione, ammessi ad esercitare il diritto di voto, con
la descrizione del documento identificativo di ogni
elettore.
3. I certificati elettorali sono rilasciati dal console
d'Italia a tutti i cittadini iscritti nelle due liste della
circoscrizione consolare e devono contenere chiaramente la
identificazione della circoscrizione elettorale di
appartenenza.
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