| 1. Presso ogni ufficio consolare sono istituiti uno o più
seggi elettorali in ragione di un seggio ogni 1.000 elettori
iscritti secondo le modalità di cui all'articolo 6.
2. Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e
non meno di due scrutatori nominati dai comitati degli
italiani all'estero di cui alla legge 8 maggio 1985, n. 205,
preferibilmente tra i componenti i comitati medesimi.
3. Si applicano, per quanto compatibili, e per quanto non
previsto dalla presente legge, le disposizioni di cui agli
articoli 19 e seguenti della legge 8 maggio 1985, n. 205, e
successive modificazioni.
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