| 1. Le schede di cui all'articolo 8 e le liste elettorali
di cui all'articolo 5, al termine delle operazioni di voto,
sono inviate, per via diplomatica, in appositi plichi
sigillati, al Ministero degli affari esteri e da questo al
Ministero dell'interno, il quale provvede a trasmetterli ai
rispettivi uffici centrali circoscrizionali.
2. Ciascuno degli uffici centrali circoscrizionali di cui
al comma 1 provvede a far pervenire le schede di cui al
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medesimo comma, ancora chiuse, a una o più sezioni elettorali
del comune in cui l'ufficio stesso ha sede affinché, dopo
essere state firmate e timbrate in modo eguale a quelle da
utilizzare per le operazioni di voto, siano inserite nelle
rispettive urne al momento dell'apertura dei seggi
elettorali.
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