| Onorevoli Colleghi! - Il Servizio sanitario nazionale
non offre, almeno attualmente, uno specifico programma di cure
e di assistenza per i malati terminali affetti da cancro. A
questi è offerta un'assistenza del tutto tradizionale presso
le strutture ospedaliere dove nella maggior parte dei casi è
dimenticato l'aspetto umano e psicologico della sofferenza.
La presente proposta di legge si propone di istituire un
programma di cure domiciliari per coloro che, con
un'aspettativa di vita di circa tre mesi, non possono più
essere guariti ma solo assistiti in modo tale che possano
morire con dignità e con limitata sofferenza. I malati
terminali, infatti, presentano gravi problemi di natura
fisica, psicologica, emotiva, affettiva, sociale e spirituale
che non possono essere affrontati nelle comuni strutture
ospedaliere.
Le cure palliative domiciliari integrate hanno quindi come
obiettivo il controllo dei sintomi fisici, il sostegno
psicologico del malato e della famiglia, l'umanizzazione
dell'impatto terapeutico, la conservazione di un livello
accettabile di qualità della vita, l'accompagnamento di una
morte dignitosa.
In considerazione di tali aspetti emergenti del problema,
l'articolo 1 della proposta di legge definisce le modalità del
programma di cura e di assistenza globale, razionalizzando le
iniziative sorte sporadicamente in alcune regioni ed offrendo
alle famiglie degli ammalati un supporto valido per fare
fronte a tutte le esigenze sanitarie, socio assistenziali e
psicologiche.
L'articolo 2 demanda alle regioni la predisposizione
puntuale del programma, nonché l'organizzazione ed il
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funzionamento dei servizi per il trattamento a domicilio dei
pazienti in fase terminale.
L'articolo 3 fissa i requisiti necessari per ottenere le
cure palliative domiciliari integrate; stabilisce le modalità
di attivazione delle stesse; individua i servizi ed il
personale da impiegare.
L'articolo 4 demanda alle regioni la verifica periodica
della puntuale realizzazione del programma e il suo
aggiornamento.
L'articolo 5 prevede che le regioni istituiscano scuole di
formazione professionale per la preparazione del personale da
destinare alla realizzazione del suddetto programma.
L'articolo 6, infine, stabilisce il finanziamento della
legge.
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