| (Programma di cure e di assistenza
per i malati terminali).
1. Sono demandati alle regioni, nell'ambito della
programmazione degli interventi sanitari e sociali,
l'organizzazione ed il funzionamento di servizi per il
trattamento a domicilio di pazienti in fase terminale colpiti
da neoplasie nel caso di dimissione dal presidio ospedaliero
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pubblico o privato e della prosecuzione delle necessarie
terapie in sede domiciliare.
2. Le regioni predispongono, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un programma
pluriennale che definisce l'assetto organizzativo, le modalità
e le risorse dell'intervento delle aziende sanitarie locali,
delle aziende ospedaliere e delle organizzazioni di
volontariato specializzate nel settore della cura palliativa
domiciliare oncologica.
3. Il programma di cui al comma 2 definisce altresì i
caratteri generali delle possibili convenzioni tra
amministrazioni pubbliche e enti od organizzazioni di
volontariato, le modalità e i requisiti connessi
all'erogazione delle prestazioni di tale forma di assistenza,
nonché i criteri di verifica dell'attività svolta, sia sul
piano tecnico che amministrativo.
4. Nell'ambito del programma di cui ai commi 2 e 3 sono
definiti i criteri per l'eventuale erogazione di adeguati
incentivi, anche economici, alle famiglie dei malati
terminali.
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