| (Finanziamento del programma).
1. Al finanziamento del programma di cui all'articolo 2
provvedono annualmente le regioni, a carico della quota loro
spettante del Fondo sanitario nazionale.
2. In sede di prima attuazione del programma, è attribuito
alle regioni un apposito finanziamento di lire 30 miliardi nel
triennio 1999-2001, ripartito con i criteri adottati per il
Fondo sanitario nazionale. Alla copertura del relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a lire 10 miliardi per il 1999, lire 10
miliardi per il 2000 e lire 10 miliardi per il 2001,
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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