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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70145
DDL5960-0002
Progetto di legge Camera n. 5960 - testo presentato - (DDL13-5960)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5960. TESTIPDL
...C5960.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5960 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La legge 24 gennaio 1979, n. 18,
  recante "Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento
  europeo", stabilisce, tra l'altro, quanto segue:
     il decreto di convocazione dei comizi è pubblicato nella
  Gazzetta Ufficiale  non oltre il cinquantesimo giorno
  antecedente quello della votazione.
     Le liste dei candidati devono essere presentate, per
  ciascuna circoscrizione, entro le ore 20 del trentanovesimo
  giorno antecedente quello della votazione.  Le liste dei
  candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000
  elettori, per ciascuna delle cinque circoscrizioni, e i
  sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste
  elettorali di ogni regione della circoscrizione per almeno il
  10 per cento (cioè da almeno 3.000 elettori), pena la nullità
  della lista.
     Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi
  politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura
  in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una
  sola delle due Camere o che nell'ultima elezione abbiano
  presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano
  ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere, ovvero che
  nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con
  proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al
  Parlamento europeo.
     Non è chi non veda la natura profondamente antidemocratica
  e all'insegna del "chi c'è c'è, chi non c'è se la prenda in
  saccoccia", partitocratica della normativa citata.
 
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     Infatti, per un verso ai nuovi partiti si pongono
  condizioni proibitive per partecipare alle elezioni europee:
  almeno 150 mila firme autenticate (più firme di quanti voti
  non occorrano per mandare un deputato a Strasburgo!),
  accompagnate dai relativi certificati elettorali e senza tener
  conto degli eventuali errori, da raccogliere in 11 (undici!)
  giorni, delle quali almeno 3 mila per regione, compresa la
  Valle d'Aosta; per altro verso chi già c'è, grazie anche a una
  legge iperproporzionalista, può continuare a sopravvivere e a
  candidarsi a condizione che continui a raccogliere anche meno
  dell'1 per cento dei voti, quanti bastano per avere anche un
  solo eletto.  Si arriva così a situazioni davvero paradossali
  per le quali perfino un partito che conti diciannove deputati
  o dieci senatori e una presenza non irrisoria nelle
  amministrazioni regionali e locali non può presentarsi alle
  elezioni europee e possono invece farlo partiti che
  rappresentano ormai poco più che una cerchia di amici.
     La presente proposta di legge intende rimediare alla
  situazione descritta prevedendo, all'articolo 1, comma 1, una
  soglia minima di 10 mila firme (due terzi in meno rispetto
  all'attuale tetto) necessarie per la presentazione delle liste
  dei candidati; al comma 2, si stabilisce l'obbligo per i
  sottoscrittori della lista, pena la nullità della stessa, di
  risultare iscritti nelle liste elettorali della regione della
  circoscrizione per almeno l'1 per cento della soglia minima
  fissata all'articolo 1; al comma 3, si dispone l'abrogazione
  del quarto comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979,
  n. 18, nel quale sono indicate tutte le circostanze
  (privilegiate) in cui non è richiesta alcuna raccolta di
  sottoscrizioni.
 
DATA=990427 FASCID=DDL13-5960 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5960 TOTPAG=0003 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=010 PAGFIN=0002 RIGFIN=031 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=596000 00 FASCIDC=13DDL5960 SORTNAV=0596000 000 00000 ZZDDLC5960 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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