| Onorevoli Colleghi! - La legge 24 gennaio 1979, n. 18,
recante "Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento
europeo", stabilisce, tra l'altro, quanto segue:
il decreto di convocazione dei comizi è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale non oltre il cinquantesimo giorno
antecedente quello della votazione.
Le liste dei candidati devono essere presentate, per
ciascuna circoscrizione, entro le ore 20 del trentanovesimo
giorno antecedente quello della votazione. Le liste dei
candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000
elettori, per ciascuna delle cinque circoscrizioni, e i
sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste
elettorali di ogni regione della circoscrizione per almeno il
10 per cento (cioè da almeno 3.000 elettori), pena la nullità
della lista.
Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi
politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura
in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una
sola delle due Camere o che nell'ultima elezione abbiano
presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano
ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere, ovvero che
nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con
proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al
Parlamento europeo.
Non è chi non veda la natura profondamente antidemocratica
e all'insegna del "chi c'è c'è, chi non c'è se la prenda in
saccoccia", partitocratica della normativa citata.
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Infatti, per un verso ai nuovi partiti si pongono
condizioni proibitive per partecipare alle elezioni europee:
almeno 150 mila firme autenticate (più firme di quanti voti
non occorrano per mandare un deputato a Strasburgo!),
accompagnate dai relativi certificati elettorali e senza tener
conto degli eventuali errori, da raccogliere in 11 (undici!)
giorni, delle quali almeno 3 mila per regione, compresa la
Valle d'Aosta; per altro verso chi già c'è, grazie anche a una
legge iperproporzionalista, può continuare a sopravvivere e a
candidarsi a condizione che continui a raccogliere anche meno
dell'1 per cento dei voti, quanti bastano per avere anche un
solo eletto. Si arriva così a situazioni davvero paradossali
per le quali perfino un partito che conti diciannove deputati
o dieci senatori e una presenza non irrisoria nelle
amministrazioni regionali e locali non può presentarsi alle
elezioni europee e possono invece farlo partiti che
rappresentano ormai poco più che una cerchia di amici.
La presente proposta di legge intende rimediare alla
situazione descritta prevedendo, all'articolo 1, comma 1, una
soglia minima di 10 mila firme (due terzi in meno rispetto
all'attuale tetto) necessarie per la presentazione delle liste
dei candidati; al comma 2, si stabilisce l'obbligo per i
sottoscrittori della lista, pena la nullità della stessa, di
risultare iscritti nelle liste elettorali della regione della
circoscrizione per almeno l'1 per cento della soglia minima
fissata all'articolo 1; al comma 3, si dispone l'abrogazione
del quarto comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979,
n. 18, nel quale sono indicate tutte le circostanze
(privilegiate) in cui non è richiesta alcuna raccolta di
sottoscrizioni.
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