| 1. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 24
gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:
"Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da
non meno di 10 mila e da non più di 15 mila elettori".
2. Il terzo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio
1979, n. 18, è sostituito dal seguente:
"I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste
elettorali di ogni regione della circoscrizione per almeno l'1
per cento del minimo fissato al secondo comma, pena la nullità
della lista".
3. Il quarto comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio
1979, n. 18, è abrogato.
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