Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70159
DDL5964-0002
Progetto di legge Camera n. 5964 - testo presentato - (DDL13-5964)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5964. TESTIPDL
...C5964.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5964 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - In tutti i Paesi
  "liberaldemocratici", ed anche secondo una pacifica nozione
  del diritto comune, la concorrenza è quella opportunità, per
  l'individuo singolo o organizzato, di proporre soluzioni che
  appaghino la domanda di mercato assicurando che le tecniche
  produttive siano impiegate in modo da portare benefìci ai
  consumatori di determinati beni e/o servizi.  Quando una o più
  imprese, mediante patti, cartelli, intese sotterranee,
  costituiscono una posizione dominante, disponendo di un potere
  di mercato, riescono ad influenzare il mercato eludendo la
  concorrenza, pilastro portante di un'economia di mercato.  Un
  clamoroso esempio di tale affermazione è proprio costituito
  dalla liberalizzazione delle tariffe e dei servizi
  assicurativi che, in applicazione di una direttiva
  comunitaria, è entrata in vigore il 1^ luglio 1994.  In
  qualsiasi Paese dov'è radicato un libero regime di
  concorrenza, a fronte di una qualsivoglia liberalizzazione, fa
  da contraltare una maggiore concorrenza su prezzi e tariffe
  praticate, spesso una diminuzione dei prezzi ed un
  innalzamento degli  standard  qualitativi dei servizi
  offerti; certamente ad una liberalizzazione corrisponde un
  miglioramento della qualità dei servizi erogati.
     Tale principio, valido in tutto il mondo civile, non è
  però valido per l'Italia, poiché le maggiori compagnie di
  assicurazione che si dividono il mercato hanno annunciato un
  rincaro delle tariffe senza neanche studiare la possibilità di
  rendere più efficienti i servizi assicurativi erogati, e meno
 
                               Pag. 2
 
  gravose le clausole capestro dei contratti.  A fronte di tali
  richieste delle imprese di assicurazione, che sono segni di
  totale insensibilità rispetto ai diritti dei consumatori, è il
  legislatore che deve farsi carico di riequilibrare i rapporti
  di forza oggi esistenti, che sono a vantaggio esclusivo delle
  imprese di assicurazione, per rendere trasparenti i
  comportamenti ed i successivi rapporti con gli assicurati.
     Da tempo, i telefoni delle associazioni di utenti, e
  dell'Adusbef in particolare, svolgono la funzione di ufficio
  reclami e di ufficio informazioni per conto delle compagnie di
  assicurazione.  Da qui l'esigenza di un intervento legislativo
  che, come per la legge n. 154 del 1992 che ha dato un minimo
  di trasparenza ai rapporti bancari, renda trasparenti i
  servizi assicurativi.  Oltretutto, vista la obbligatorietà del
  ramo responsabilità civile (RC) auto, potremmo assimilare
  questa attività ad un pubblico servizio.  Ma proprio nel ramo
  RC auto alcuni comportamenti delle compagnie di assicurazione
  sono passibili di forti critiche: perché annualmente non
  vengono adeguati d'iniziativa i valori assicurati per
  l'incendio e il furto del veicolo?  Perché, per le auto più
  costose, è addirittura difficoltoso trovare una compagnia
  disposta ad assicurare il furto?  Chi ha innalzato a
  pubblicazione intoccabile "Eurotax", il testo che riporta il
  valore delle auto usate?
     Nelle imprese di assicurazione è praticamente impossibile
  perfino esercitare il diritto (minimo) di reclamo.  Non vi sono
  uffici aperti ai reclami né procedure certe e conosciute: i
  cittadini che sono lesi nei loro diritti spesso non sanno a
  che santo rivolgersi.  Da qui la necessità della istituzione di
  appositi uffici in grado di raccogliere le proposte degli
  utenti e di procedure chiare per fornire risposte certe ai
  problemi sollevati dagli utenti.
     Il contenzioso giudiziario tra gli assicurati e le imprese
  cresce ogni anno proprio perché, dall'allungamento dei tempi
  che tale contenzioso produce (una causa civile richiede
  mediamente sette anni per la conclusione), le assicurazioni
  lucrano ingenti somme.  Ed ecco allora l'istituzione del
  Garante per le assicurazioni che può risolvere le controversie
  evitando di intasare gli uffici giudiziari di ulteriori cause
  civili.
     In sintesi, la presente proposta di legge, all'articolo 1,
  individua le imprese di assicurazione soggette alla
  normativa.
     L'articolo 2 impone alle suddette imprese di esporre, nei
  locali aperti al pubblico, la documentazione relativa ai
  costi, alle spese, alle commissioni e alle imposte di legge
  gravanti su ciascun prodotto assicurativo venduto.  Impone
  altresì l'illustrazione di formalità e di procedure che
  l'utente deve seguire per inoltrare i reclami, indicando i
  destinatari e quantificando tempi di risposta.
     L'articolo 3 impone l'approntamento di appositi uffici
  reclami e quantifica in sessanta giorni il tempo massimo entro
  il quale la compagnia deve rispondere all'assicurato.
     L'articolo 4 prevede l'istituzione da parte del Ministero
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Garante
  per le assicurazioni.  Questo organismo costituisce il secondo
  livello di ricorso e può essere adito solo da coloro che hanno
  già sollevato il caso presso l'ufficio reclami della
  compagnia, ma che non ritengano soddisfacente il responso o
  che non abbiano ricevuto risposta nei sessanta giorni
  previsti.  L'organo è collegiale e prevede il coinvolgimento di
  due rappresentanti eletti dalle associazioni di consumatori
  che statutariamente difendono i diritti degli utenti dei
  servizi assicurativi.  Gli altri componenti sono indicati:
  dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e
  di interesse collettivo (ISVAP) (il presidente),
  dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici
  (ANIA) (due membri), dall'Associazione italiana dei
  Broker  di assicurazioni e riassicurazioni (AIBA) (un
  membro), dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del
  settore (un membro).
     Il parere, espresso entro novanta giorni dal Garante - sui
  casi che non abbiano già coinvolto l'autorità giudiziaria - è
  vincolante per le compagnie che, se non dovessero adeguarsi
  alle correzioni suggerite, vedranno la loro inadempienza
  pubblicata sugli organi di stampa a proprie spese.
 
                               Pag. 3
 
     L'articolo 5, nel ribadire che ogni tipo di contratto
  assicurativo deve prevedere la forma scritta e che una copia
  deve essere consegnata al cliente, elimina la possibilità di
  inserimento di clausole vessatorie attraverso l'elencazione
  analitica di quelle limitazioni dei diritti dell'utente che
  hanno fino ad oggi costituito il serbatoio, anche e
  soprattutto giuridico, dal quale le compagnie hanno attinto le
  più sfacciate forme di strapotere (possibilità di rescissione
  unilaterale dei contratti, di modifica delle clausole, di
  soppressione della possibilità di adire le vie legali,
  eccetera).  Il comma 3 dell'articolo 5 va a sanare una
  macroscopica ingiustizia che fino ad oggi ha permesso di
  nascondere ai sottoscrittori delle polizze pensionistiche
  quanto del premio annuo da essi pagato non viene investito
  nell'apposito fondo, ma trattenuto dalle compagnie per loro
  "spese".  L'articolo 5, infine, rende nulle tutte le clausole
  che prevedono prezzi e commissioni superiori a quelli
  pubblicizzati nei locali aperti al pubblico.
     L'articolo 6 prevede che prezzi, tariffe e condizioni
  possono essere variati in senso sfavorevole all'utente purché
  ad esso sia data comunicazione scritta.  Modalità diverse di
  comunicazione (annunci nella  Gazzetta Ufficiale,
  eccetera) possono però essere individuate di comune accordo
  dall'ISVAP e dalle associazioni di utenti e consumatori
  firmatarie della "Dichiarazione di intenti per la
  sperimentazione delle Carte dei servizi pubblici" con il
  Ministro per la funzione pubblica.
     L'articolo 7 richiama il potere dell'ISVAP di effettuare
  ispezioni e di richiedere le informazioni alle compagnie di
  assicurazione.  Il mancato rispetto delle norme stabilite dalla
  legge può causare la revoca dell'attività assicurativa.
 
DATA=990427 FASCID=DDL13-5964 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5964 TOTPAG=0009 TOTDOC=0009 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=009 PAGFIN=0003 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=596400 00 FASCIDC=13DDL5964 SORTNAV=0596400 000 00000 ZZDDLC5964 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati