| (Pubblicità delle condizioni).
1. Gli enti e le imprese di cui all'articolo 1 devono
rendere pubblici, in ciascun locale aperto al pubblico nel
quale sono venduti prodotti assicurativi, in particolare nelle
agenzie e nelle subagenzie:
a) i prezzi e le tariffe applicati agli utenti in
tutti i rami di attività praticati;
b) le altre condizioni praticate;
c) le modalità di reclamo, di cui all'articolo
3.
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