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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70163
DDL5964-0006
Progetto di legge Camera n. 5964 - testo presentato - (DDL13-5964)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C5964. TESTIPDL
...C5964.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5964 ZZ13 ZZPD ZZPR
                   (Istituzione del Garante
                    per le assicurazioni).
     1.  Il Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, entro dodici mesi dalla data di entrata in
  vigore della presente legge, istituisce, presso la direzione
  generale delle assicurazioni private del Ministero, il Garante
  per le assicurazioni, di seguito denominato "Garante", un
  organismo collegiale costituito da sette membri, scelti tra
  soggetti particolarmente qualificati ed esperti in materia
  assicurativa, tra i quali il presidente è nominato dall'ISVAP;
  due membri sono nominati dall'Associazione nazionale per le
  imprese assicuratrici (ANIA); due membri sono nominati dalle
  associazioni dei consumatori che statutariamente difendono i
  diritti degli utenti dei servizi assicurativi; un membro
  ciascuno è nominato dall'Associazione italiana dei
  Broker  di assicurazioni e riassicurazioni (AIBA) e dalle
  organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore.  A tale
  organismo, assistito da una segreteria tecnica nominata dal
  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
  coordinata da un segretario incaricato dell'istruttoria delle
 
                               Pag. 6
 
  pratiche, si possono rivolgere esclusivamente i soggetti che
  hanno precedentemente inoltrato il reclamo presso gli uffici
  reclami delle imprese assicurative istituite ai sensi
  dell'articolo 3, nei casi di cui al comma 2, lettere  b)
  e  c),  del presente articolo.
     2.  Il Garante deve esprimere un parere sul reclamo,
  vincolante per le imprese assicurative, entro novanta giorni
  dall'inoltro della richiesta, a condizione che:
       a)  le controversie relative ai rapporti
  assicurativi non siano già state portate all'esame
  dell'autorità giudiziaria;
       b)  l'impresa assicurativa non abbia fornito una
  risposta nel termine di sessanta giorni;
       c)  la risposta non sia stata favorevole, in tutto
  o in parte, per l'utente dei servizi assicurativi.
     3.  Il Garante assegna ai soggetti di cui all'articolo 1 un
  adeguato periodo di tempo ai fini di provvedere ad applicare
  le decisioni emanate, decorso il quale rende nota
  l'inadempienza, dandone pubblicità a mezzo stampa, a spese
  dell'impresa inadempiente.  In caso di accordo tra le parti può
  anche essere redatto verbale di conciliazione che, vidimato
  dal pretore, ha valore di titolo esecutivo.
 
DATA=990427 FASCID=DDL13-5964 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5964 TOTPAG=0009 TOTDOC=0009 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=016 PAGFIN=0006 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=596400 00 FASCIDC=13DDL5964 SORTNAV=0596400 000 00000 ZZDDLC5964 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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