| (Istituzione del Garante
per le assicurazioni).
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, istituisce, presso la direzione
generale delle assicurazioni private del Ministero, il Garante
per le assicurazioni, di seguito denominato "Garante", un
organismo collegiale costituito da sette membri, scelti tra
soggetti particolarmente qualificati ed esperti in materia
assicurativa, tra i quali il presidente è nominato dall'ISVAP;
due membri sono nominati dall'Associazione nazionale per le
imprese assicuratrici (ANIA); due membri sono nominati dalle
associazioni dei consumatori che statutariamente difendono i
diritti degli utenti dei servizi assicurativi; un membro
ciascuno è nominato dall'Associazione italiana dei
Broker di assicurazioni e riassicurazioni (AIBA) e dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore. A tale
organismo, assistito da una segreteria tecnica nominata dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
coordinata da un segretario incaricato dell'istruttoria delle
Pag. 6
pratiche, si possono rivolgere esclusivamente i soggetti che
hanno precedentemente inoltrato il reclamo presso gli uffici
reclami delle imprese assicurative istituite ai sensi
dell'articolo 3, nei casi di cui al comma 2, lettere b)
e c), del presente articolo.
2. Il Garante deve esprimere un parere sul reclamo,
vincolante per le imprese assicurative, entro novanta giorni
dall'inoltro della richiesta, a condizione che:
a) le controversie relative ai rapporti
assicurativi non siano già state portate all'esame
dell'autorità giudiziaria;
b) l'impresa assicurativa non abbia fornito una
risposta nel termine di sessanta giorni;
c) la risposta non sia stata favorevole, in tutto
o in parte, per l'utente dei servizi assicurativi.
3. Il Garante assegna ai soggetti di cui all'articolo 1 un
adeguato periodo di tempo ai fini di provvedere ad applicare
le decisioni emanate, decorso il quale rende nota
l'inadempienza, dandone pubblicità a mezzo stampa, a spese
dell'impresa inadempiente. In caso di accordo tra le parti può
anche essere redatto verbale di conciliazione che, vidimato
dal pretore, ha valore di titolo esecutivo.
| |