| (Forma e contenuto dei contratti).
1. I contratti relativi alle prestazioni dei servizi
assicurativi devono essere redatti per iscritto, ed un loro
esemplare deve essere consegnato ai clienti.
2. I contratti di cui al comma 1 non devono contenere
clausole contrattuali considerate vessatorie ai sensi della
direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, e della
legge 6 febbraio 1996, n. 52. La durata del contratto deve
essere tale da non comportare, per l'assicurato, la rinuncia
ad avvalersi delle opportunità offerte dalla concorrenza e
dalla naturale evoluzione del mercato. Pertanto, qualora la
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durata sia superiore ad un anno, deve essere inserita una
clausola di rescindibilità annuale.
3. In particolare il contratto assicurativo stipulato ai
sensi del comma 2:
a) non può limitare o escludere i diritti legali
del consumatore nei confronti dell'impresa assicurativa nel
caso in cui la stessa impresa non adempia agli obblighi
contrattuali;
b) non può attribuire all'impresa assicurativa il
diritto di trattenere somme di denaro pagate dal consumatore
nel caso in cui questi voglia rescindere il contratto, senza
contemporaneamente prevedere analoga fattispecie, nel caso in
cui sia l'impresa a recedere;
c) non può autorizzare l'impresa assicurativa a
rescindere a sua discrezione il contratto quando la stessa
facoltà non sia riconosciuta al consumatore. Nell'ipotesi in
cui l'impresa di assicurazione proceda a disdire un contratto
a seguito di un sinistro, deve essere prevista la facoltà per
l'assicurato di cancellare a sua volta i contratti che lo
legano all'impresa;
d) non può prevedere indennizzi sproporzionalmente
elevati a favore dell'impresa assicurativa da parte del
consumatore che non adempie agli obblighi contrattuali;
e) non può costringere il consumatore ad aderire a
clausole di cui lo stesso non ha avuto visione prima della
conclusione del contratto;
f) non può autorizzare l'impresa assicurativa a
modificare unilateralmente le condizioni del contratto senza
un motivo validamente specificato nel contratto stesso;
g) non può vincolare il consumatore al rispetto
degli obblighi contrattuali senza che l'impresa assicurativa
adempia ai propri, né sopprimere o limitare l'esercizio
dell'azione legale del consumatore o imporre clausole
compromissorie se non accettate dal consumatore.
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4. I contratti devono indicare ogni prezzo, tariffa o
condizioni praticati. In particolare per i contratti relativi
a polizze vita deve essere indicata la percentuale del premio
destinata all'investimento finanziario e quella non investita
ma trattenuta dall'impresa per le spese di gestione, ovvero il
caricamento.
5. Le clausole del contratto che prevedono per gli utenti
prezzi, tariffe e condizioni più sfavorevoli di quelli resi
pubblici, sono nulle.
6. Il foro competente per i contratti assicurativi, in
qualsiasi ramo stipulati, è quello del tribunale del luogo
dove ha sede l'agenzia presso la quale il contratto è stato
sottoscritto, o, a richiesta dell'utente, quello di residenza
dell'assicurato, ove l'agente lo consenta. Sono nulle tutte le
clausole in contrasto con il presente comma.
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