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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70164
DDL5964-0007
Progetto di legge Camera n. 5964 - testo presentato - (DDL13-5964)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C5964. TESTIPDL
...C5964.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5964 ZZ13 ZZPD ZZPR
              (Forma e contenuto dei contratti).
     1.  I contratti relativi alle prestazioni dei servizi
  assicurativi devono essere redatti per iscritto, ed un loro
  esemplare deve essere consegnato ai clienti.
     2.  I contratti di cui al comma 1 non devono contenere
  clausole contrattuali considerate vessatorie ai sensi della
  direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, e della
  legge 6 febbraio 1996, n. 52.  La durata del contratto deve
  essere tale da non comportare, per l'assicurato, la rinuncia
  ad avvalersi delle opportunità offerte dalla concorrenza e
  dalla naturale evoluzione del mercato.  Pertanto, qualora la
 
                               Pag. 7
 
  durata sia superiore ad un anno, deve essere inserita una
  clausola di rescindibilità annuale.
     3.  In particolare il contratto assicurativo stipulato ai
  sensi del comma 2:
       a)  non può limitare o escludere i diritti legali
  del consumatore nei confronti dell'impresa assicurativa nel
  caso in cui la stessa impresa non adempia agli obblighi
  contrattuali;
       b)  non può attribuire all'impresa assicurativa il
  diritto di trattenere somme di denaro pagate dal consumatore
  nel caso in cui questi voglia rescindere il contratto, senza
  contemporaneamente prevedere analoga fattispecie, nel caso in
  cui sia l'impresa a recedere;
       c)  non può autorizzare l'impresa assicurativa a
  rescindere a sua discrezione il contratto quando la stessa
  facoltà non sia riconosciuta al consumatore.  Nell'ipotesi in
  cui l'impresa di assicurazione proceda a disdire un contratto
  a seguito di un sinistro, deve essere prevista la facoltà per
  l'assicurato di cancellare a sua volta i contratti che lo
  legano all'impresa;
       d)  non può prevedere indennizzi sproporzionalmente
  elevati a favore dell'impresa assicurativa da parte del
  consumatore che non adempie agli obblighi contrattuali;
       e)  non può costringere il consumatore ad aderire a
  clausole di cui lo stesso non ha avuto visione prima della
  conclusione del contratto;
       f)  non può autorizzare l'impresa assicurativa a
  modificare unilateralmente le condizioni del contratto senza
  un motivo validamente specificato nel contratto stesso;
       g)  non può vincolare il consumatore al rispetto
  degli obblighi contrattuali senza che l'impresa assicurativa
  adempia ai propri, né sopprimere o limitare l'esercizio
  dell'azione legale del consumatore o imporre clausole
  compromissorie se non accettate dal consumatore.
 
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     4.  I contratti devono indicare ogni prezzo, tariffa o
  condizioni praticati.  In particolare per i contratti relativi
  a polizze vita deve essere indicata la percentuale del premio
  destinata all'investimento finanziario e quella non investita
  ma trattenuta dall'impresa per le spese di gestione, ovvero il
  caricamento.
     5.  Le clausole del contratto che prevedono per gli utenti
  prezzi, tariffe e condizioni più sfavorevoli di quelli resi
  pubblici, sono nulle.
     6.  Il foro competente per i contratti assicurativi, in
  qualsiasi ramo stipulati, è quello del tribunale del luogo
  dove ha sede l'agenzia presso la quale il contratto è stato
  sottoscritto, o, a richiesta dell'utente, quello di residenza
  dell'assicurato, ove l'agente lo consenta.  Sono nulle tutte le
  clausole in contrasto con il presente comma.
 
DATA=990427 FASCID=DDL13-5964 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5964 TOTPAG=0009 TOTDOC=0009 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=024 PAGFIN=0008 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=596400 00 FASCIDC=13DDL5964 SORTNAV=0596400 000 00000 ZZDDLC5964 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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