| (Sanzioni).
1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni
della presente legge, l'ISVAP acquisisce informazioni ed
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esegue specifiche ispezioni presso i soggetti di cui
all'articolo 1.
2. La mancata applicazione della presente legge può
comportare, nei casi più gravi e in presenza di recidiva
documentata dall'ISVAP, la revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attività assicurativa all'impresa
inadempiente, e sanzioni pecuniarie, ferme restando quelle
previste dall'articolo 3.
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