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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70168
DDL5965-0002
Progetto di legge Camera n. 5965 - testo presentato - (DDL13-5965)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5965. TESTIPDL
...C5965.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5965 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Molte province o singoli comuni
  del nostro Paese sono noti non soltanto a livello provinciale,
  ma regionale e spesso nazionale per la qualità del loro pane.
  Ciò malgrado l'esportazione e la vendita dello stesso al di
  fuori della provincia di origine sono sovente vietate sulla
  base di un'interpretazione restrittiva dell'articolo 2 della
  legge n. 1002 del 1956, che disciplina la panificazione.  A
  sfavore di tale interpretazione restrittiva si sono già
  espressi i tribunali amministrattivi regionali del Piemonte e
  del Lazio, sostenendo nelle loro sentenze l'illegittimità del
  divieto di apertura di un nuovo panificio se tale diniego è
  determinato soltanto da mere considerazioni di opportunità
  attinenti la località dell'impianto o la situazione
  dell'intera provincia; oppure se è giustificato in base alla
  potenzialità degli impianti, senza che venga tenuto conto
  delle possibili variazioni future dei consumi.  In questo senso
  si è anche espressa la Corte costituzionale con la sentenza n.
  63 del 1991, con la quale ha ritenuto illegittimo il citato
  articolo 2 nella parte relativa alla densità dei panificatori,
  al volume della produzione e al fabbisogno della popolazione,
  in quanto la norma può essere interpretata sia nell'ottica
  della distinzione della produzione alla sola località del
  panificio, sia nella distinzione al di fuori di quel
  territorio.
     Al di là delle questioni interpretative tale normativa
  appare insufficiente sia perché si attribuisce alla
  commissione consultiva nominata dalla camera di commercio,
  industria, artigianato e agricoltura, la discrezionalità di
  accertare l'opportunità di insediare nuovi panifici in base
 
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  alla densità dei panifici e al volume della produzione nella
  località dove dovrebbe essere installato il nuovo panificio,
  sia perché non viene riconosciuto alcun ruolo al
  consumatore-utente, sia perché si prescinde da consuetudini
  locali o da particolari località produttive che per le loro
  caratteristiche potrebbero ottenere la denominazione di
  origine controllata (DOC) per i propri prodotti.
     La circolare n. 161 del 18 luglio 1997, emanata dal
  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
  riferendosi alla citata sentenza della Corte costituzionale,
  propone uno schema di riferimento che dovrebbe essere adottato
  dalle camere di commercio, industria, artigianato e
  agricoltura e che riconosce in parte un'interpretazione più
  estensiva del citato articolo 2 della legge n. 1002 del 1956.
  Ma la decisione rispetto all'opportunità e alla concessione
  dell'autorizzazione al nuovo impianto restano pur sempre
  subordinate alle valutazioni di una commissione consultiva
  composta da due rappresentanti della camera di commercio,
  industria, artigianato e agricoltura, da un panificatore e da
  un operaio panettiere.
     Considerato che la composizione della predetta commissione
  consultiva porta quasi sicuramente a situazioni
  protezionistiche delle posizioni in essere, che non si tiene
  conto di realtà locali che hanno capacità di produzioni
  qualitativamente interessanti e sopratutto che non si consente
  una reale concorrenza nella panificazione, si propone di
  sostituire l'articolo 2 della legge n. 1002 del 1956
  apportando in primo luogo delle modifiche sia alla
  composizione che al ruolo della commissione (comma 2).  I commi
  1 e 3 individuano poi criteri innovativi atti a valutare le
  richieste di panifici di nuovo impianto.  In particolare
  nell'ambito dell'acquisizione da parte della camera di
  commercio, industria, artigianato e agricoltura di tutti i
  dati necessari per fissare ogni tre anni la quantità di
  panificazione, si deve tenere conto sia della domanda a
  livello provinciale che di quella rivolta ad altre province,
  con particolare attenzione verso le località di produzione che
  garantiscono livelli qualitativi e gustativi di pregio.  Il
  comma 4 indica nel sindaco l'autorità preposta al rilascio
  dell'autorizzazione per l'esercizio di nuovi panifici.
 
DATA=990427 FASCID=DDL13-5965 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5965 TOTPAG=0004 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0002 RIGFIN=041 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=596500 00 FASCIDC=13DDL5965 SORTNAV=0596500 000 00000 ZZDDLC5965 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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