| 1. L'articolo 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, è
sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Al fine di accertare l'opportunità di
autorizzare panifici di nuovo impianto, la camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentita una
commissione consultiva, acquisisce dai singoli comuni tutti i
dati necessari a fissare la quantità di panificazione
necessaria per il triennio.
2. La commissione consultiva di cui al comma 1, che
è costituita e presieduta dal presidente della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, è composta
da:
a) due rappresentanti della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
b) un rappresentante dell'associazione provinciale
dei panificatori;
c) un rappresentante delle organizzazioni
sindacali degli operai panettieri;
d) due rappresentanti nominati dal comune e dalla
provincia;
e) un rappresentante dell'unione consumatori.
3. La camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura accerta l'opportunità del nuovo impianto di cui al
comma 1 in relazione alla densità dei panifici esistenti, al
volume della produzione nella località dove è stata richiesta
l'autorizzazione, alla domanda a livello provinciale e verso
altre province, avendo particolare attenzione alle località di
produzione che garantiscono livelli qualitativi e gustativi di
pregio.
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4. L'autorizzazione per l'esercizio di panifici di
nuovo impianto è rilasciata, su domanda degli interessati, dal
sindaco del comune di appartenenza a soggetti abilitati ed
iscritti presso la camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, previo accertamento dell'efficienza degli
impianti e della loro rispondenza ai requisiti
igienico-sanitari".
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