| 1. Gli acquisti delle aree di cui all'articolo 1 devono
essere effettuati entro dodici mesi dalla data di
comunicazione della determinazione del prezzo da parte
dell'Ufficio tecnico erariale.
2. Ove l'atto di compravendita non sia stipulato nel
termine di cui al comma 1 il trasferimento avrà luogo di
diritto. Il prezzo deve essere versato entro l'anno
dell'acquisto, ovvero, a scelta dell'acquirente, in cinque
rate annuali di eguale importo posticipate e scadenti il 31
dicembre di ciascun anno.
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