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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70179
DDL5967-0002
Progetto di legge Camera n. 5967 - testo trasmesso dal Senato - (DDL13-5967)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5967. TESTIPDL
...C5967.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5967 ZZ13 ZZPD ZZTR
     1.  Nell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991,
  n.381, recante disciplina delle cooperative sociali, le
  parole: "si considerano persone svantaggiate gli invalidi
  fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti
  psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i
  tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa
  in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi
  alle misure alternative alla detenzione previste dagli
 
                               Pag. 2
 
  articoli 47, 47- bis,  47- ter  e 48 della legge 26
  luglio 1975, n.354, come modificati dalla legge 10 ottobre
  1986, n.663." sono sostituite dalle seguenti: "si considerano
  persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e
  sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche
  giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i
  tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa
  in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o
  internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli
  internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al
  lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26
  luglio 1975, n.354, e successive modificazioni.".
     2.  Nell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n.381, il
  comma 3 è sostituito dai seguenti:
     " 3.  Le aliquote complessive della contribuzione per
  l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale
  dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla
  retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al
  presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al
  comma 3- bis,  sono ridotte a zero.
     3- bis.  Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle
  cooperative sociali relativamente alle retribuzioni
  corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti
  penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici
  giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al
  lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio
  1975, n.354, e successive modificazioni, sono ridotte nella
  misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del
  Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro
  del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del
  tesoro, del bilancio e della programmazione economica.  Gli
  sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per
  un ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione
  dello stato di detenzione".
 
DATA=990428 FASCID=DDL13-5967 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=TR NSTA=5967 TOTPAG=0004 TOTDOC=0007 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0001 RIGINIZ=010 PAGFIN=0002 RIGFIN=035 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=596700 00 FASCIDC=13DDL5967 SORTNAV=0596700 000 00000 ZZDDLC5967 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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