| 1. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991,
n.381, recante disciplina delle cooperative sociali, le
parole: "si considerano persone svantaggiate gli invalidi
fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti
psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i
tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa
in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi
alle misure alternative alla detenzione previste dagli
Pag. 2
articoli 47, 47- bis, 47- ter e 48 della legge 26
luglio 1975, n.354, come modificati dalla legge 10 ottobre
1986, n.663." sono sostituite dalle seguenti: "si considerano
persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e
sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche
giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i
tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa
in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o
internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli
internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al
lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26
luglio 1975, n.354, e successive modificazioni.".
2. Nell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n.381, il
comma 3 è sostituito dai seguenti:
" 3. Le aliquote complessive della contribuzione per
l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale
dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla
retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al
presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al
comma 3- bis, sono ridotte a zero.
3- bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle
cooperative sociali relativamente alle retribuzioni
corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti
penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici
giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al
lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio
1975, n.354, e successive modificazioni, sono ridotte nella
misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del
Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli
sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per
un ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione
dello stato di detenzione".
| |