| 1. Le agevolazioni previste dall'articolo 4, comma
3- bis, della legge 8 novembre 1991, n.381, introdotto
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dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, sono estese
anche alle aziende pubbliche o private che organizzino
attività produttive o di servizi, all'interno degli istituti
penitenziari, impiegando persone detenute o internate,
limitatamente ai contributi dovuti per questi soggetti. Nelle
convenzioni con l'amministrazione penitenziaria dovrà essere
definito anche il trattamento retributivo, in misura non
inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il
lavoro carcerario.
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