| 1. Le modalità ed entità delle agevolazioni e degli sgravi
di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono determinate annualmente,
sulla base delle risorse finanziarie disponibili, con apposito
decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanare, di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, entro il 31 maggio di ogni anno.
| |