| 1. Nell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n.354, e
successive modificazioni, dopo il dodicesimo comma è inserito
il seguente:
"Le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche,
stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati
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o cooperative sociali interessati a fornire a detenuti o
internati opportunità di lavoro. Le convenzioni disciplinano
l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività
lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo".
2. Nell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n.354, e
successive modificazioni,dopo il sedicesimo comma è inserito
il seguente:
"Agli effetti della presente legge, per la costituzione e
lo svolgimento di rapporti di lavoro nonchè per l'assunzione
della qualità di socio nelle cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n.381, non si applicano le incapacità
derivanti da condanne penali o civili".
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