| 1. All'onere derivante dalla attuazione della presente
legge, determinato in lire 9.000 milioni annue a decorrere dal
1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1998,
parzialmente utilizzando, per lire 4.000 milioni,
l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia,
e per lire 5.000 milioni l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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