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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70186
DDL5967-0002
Relazione Camera n. 5967-A (DDL13-5967-A)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C5967A. TESTIPDL
...C5967A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC5967A ZZ13 ZZRL ZZRM
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     Onorevoli Colleghi! - Il provvedimento che ci accingiamo a
  discutere assume preponderante importanza e attualità in
  considerazione del fatto che il tema della prevenzione, della
  sicurezza dei cittadini, della difesa della legalità e della
  effettività delle sanzioni è sempre più sentito dall'opinione
  pubblica.  E' molto preoccupante l'ampliarsi del numero dei
  reati commessi e l'intensificazione di una criminalità
  diffusa, con un vero e proprio salto di qualità nei mezzi a
  disposizioni delle organizzazioni criminali e malavitose.
  Tutto questo richiede nuove e più incisive iniziative dello
  Stato, non solo di ordine repressivo ma soprattutto di natura
  preventiva, orientate in particolare alla creazione di
  opportunità occupazionali in quegli ambiti territoriali dove
  il tasso di disoccupazione giovanile ha raggiunto dimensioni
  inaccettabili per qualsiasi società civile.  In questo quadro
  si inserisce la drammatica situazione carceraria, che spesso,
  anziché assolvere alle finalità pur solennemente sancite dalla
  Costituzione in ordine alla rieducazione e al reinserimento
  sociale del condannato, di fatto ne sancisce l'esclusione e
  non è in grado di recidere i legami malavitosi.  Ecco perché il
  tema del lavoro carcerario può rappresentare uno strumento per
  il reinserimento sociale al termine della pena, superando i
  gravi limiti e i ritardi che caratterizzano la situazione
  attuale.  L'assemblea si accinge ad esaminare il nuovo testo,
  risultante dall'esame in Commissione lavoro, del progetto di
  legge C. 5967, già approvato dal Senato.
     Il provvedimento si propone di promuovere lo svolgimento
  di attività lavorative da parte di detenuti, dando attuazione,
  tra l'altro, all'articolo 27 della Costituzione, che prescrive
  una funzione anche rieducativa della pena.  Infatti
  rieducazione significa anche reinserimento sociale e, quindi,
  come presupposto indispensabile, reinserimento nel mondo del
  lavoro.
     L'attuale normativa in materia di lavoro penitenziario,
  equiparando il corrispettivo dei detenuti alle retribuzioni
  dei lavoratori liberi, ha reso non competitiva la manodopera
  detenuta, notoriamente meno qualificata e meno produttiva di
  quella reperibile all'esterno, cosicché la realizzazione di
  lavorazioni organizzate e gestite da imprese pubbliche o
  private rimane un'ipotesi di difficile attuazione.
     La relazione del Ministero della giustizia inerente alla
  attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei
  detenuti è illuminante in proposito.  Vi si sottolinea la
  difficoltà di aumentare i posti di lavoro all'interno del
  circuito penitenziario.
     Al 31 dicembre 1998 risultavano addette al lavoro alle
  dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria solamente 10.356
  persone, costituenti il 21,77 per cento della popolazione
  carceraria.  Di questi, 892 risultavano inseriti in attività di
  tipo industriale o agricolo, mentre 710 unità erano addette
  alla manutenzione ordinaria dei fabbricati.  I rimanenti erano
  addetti a lavori domestici o non qualificati, che non
  consentono l'acquisizione di professionalità spendibili sul
  mercato del lavoro.
     Nel corso del 1998 il numero dei detenuti lavoranti non
  alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria ha subìto
  una flessione, passando dalle 1.677 unità del 31 dicembre 1997
  alle 1.483 unità del 31 dicembre 1998.
 
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     Attualmente sono le cooperative sociali i soggetti che
  assumono più facilmente persone condannate, perché incentivate
  dalla legge n. 381 del 1991, che prevede sgravi contributivi a
  favore delle cooperative che assumono almeno il 30 per cento
  di lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate, tra
  cui rientrano i condannati ammessi alle misure alternative
  alla detenzione.
     Nella figura delle persone svantaggiate non rientrano,
  invece, i detenuti ristretti all'interno degli istituti di
  pena.  Si rende così necessario definire in maniera più ampia i
  "soggetti svantaggiati", con l'inclusione degli ex-degenti di
  istituti psichiatrici giudiziari e delle persone detenute o
  internate negli istituti penitenziari.
               ISTRUTTORIA LEGISLATIVA SVOLTA.
     Anche tenendo conto dell'approfondito esame del
  provvedimento presso il Senato, la Commissione non ha ritenuto
  conveniente e proficuo effettuare audizioni, evitando di
  prolungare eccessivamente il proprio lavoro.  Le Commissioni I,
  II, V e VI hanno tutte espresso parere favorevole sul
  provvedimento.
     Si è ritenuto di accogliere l'osservazione della
  Commissione affari costituzionali, che segnalava il mancato
  raccordo tra l'articolo 1, comma 2, e il successivo articolo
  4.  In pratica la prima disposizione, inserendo nell'articolo 4
  della legge n. 381 del 1991 il comma 3- bis,  affidava ad
  un decreto interministeriale, da emanare ogni due anni, la
  determinazione della misura percentuale di riduzione delle
  aliquote contributive ed assistenziali per il lavoro prestato
  dai soggetti contemplati dalla proposta in esame.  Tale
  disposizione non appariva raccordata con quella contenuta nel
  successivo articolo 4, ove si rinviava la determinazione delle
  modalità e dell'entità delle stesse agevolazioni contributive
  ad un decreto interministeriale da emanare annualmente entro
  il 31 maggio, sulla base delle risorse finanziarie
  disponibili.
     Per superare tale aporia si è deciso di affidare al
  decreto interministeriale di cui all'articolo 4 solo le
  modalità e l'entità delle agevolazioni e degli sgravi fiscali,
  riservando la materia delle agevolazioni contributive al
  decreto di cui all'articolo 1.
     Si sono accolte anche tutte le condizioni e osservazioni
  della Commissione Bilancio.
     Non si è invece ritenuto opportuno sopprimere l'articolo
  3, come richiesto dalla Commissione Finanze, che ritiene
  eccessivamente generica la formulazione dell'articolo, per
  quanto riguarda sia la tipologia sia l'entità delle
  agevolazioni fiscali.
     In realtà la previsioni di tali agevolazioni costituisce
  un elemento essenziale ed irrinunciabile del provvedimento, la
  cui eliminazione indebolirebbe sensibilmente
  l'effetto-incentivo.
     Pur tuttavia le esigenze sottese alla condizione della
  Commissione VI sono state tenute in debita considerazione,
  prevedendo che il decreto di cui all'articolo 4 sia emanato
  con il concerto del Ministro delle Finanze.
                  CONTENUTO DELL'ARTICOLATO
                          NORMATIVO.
     L'articolo 1, comma 1, come sopra visto, amplia le
  previsioni dell'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, che
  individua i soggetti svantaggiati ai quali si applica la legge
  stessa, includendovi gli ex-degenti di istituti psichiatrici
  giudiziari e i detenuti ed internati negli istituti
  penitenziari.
     L'articolo 1, comma 2, modifica il comma 3 dell'articolo 4
  della stessa legge ed aggiunge un nuovo comma 3- bis;  si
  stabilisce che le aliquote contributive dovute sulle
  retribuzioni corrisposte dalle cooperative sociali ai soggetti
  da considerare svantaggiati secondo le previsioni del
  provvedimento vengano corrisposte in misura ridotta,
  determinata con decreto.
     L'articolo 2 estende le agevolazioni contributive previste
  per le cooperative sociali anche alle aziende pubbliche e
  private che impiegano persone detenute o internate.
     L'articolo 3 prevede la concessione di sgravi fiscali (da
  determinare ai sensi del successivo articolo 4) alle imprese
 
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  che assumono, per un periodo di tempo non inferiore a trenta
  giorni, lavoratori detenuti.
     Anche in questa ipotesi lo sgravio si applica anche nei
  sei mesi successivi alla cessazione dello stato di
  detenzione.
     L'articolo 5, comma 1, precisa che, per poter fornire a
  detenuti o internati opportunità di lavoro, i soggetti
  pubblici o privati e le cooperative devono preventivamente
  stipulare con le amministrazioni penitenziarie apposite
  convenzioni volte a disciplinare le modalità di svolgimento
  della prestazione lavorativa e il trattamento retributivo.
  Accogliendo una condizione della Commissione Bilancio si è
  inserita la precisazione che le convenzioni non devono
  produrre oneri per la finanza pubblica.
     Secondo l'articolo 5, comma 2, le incapacità che
  conseguono alle condanne penali o civili non impediscono la
  costituzione di rapporti di lavoro né l'assunzione della
  qualità di socio.
     L'articolo 6 si occupa della copertura finanziaria.
  RISPONDENZA DEL TESTO AGLI ASPETTI INDICATI NELL'ARTICOLO 79,
                  COMMA 4, DEL REGOLAMENTO.
     Poiché il provvedimento prevede la concessione di
  agevolazioni contributive e sgravi fiscali, si rende obbligato
  il ricorso ad una fonte di rango legislativo.
     Per quanto riguarda il coordinamento con la normativa
  vigente, il testo si presenta in termini di novella ed
  integrazione alle leggi n. 381 del 1991 e n. 354 del 1975, in
  modo da permettere una maggiore facilità di lettura.
     Non sono emersi dubbi circa la conformità della disciplina
  alla Costituzione; al contrario, le disposizioni contenute nel
  provvedimento danno attuazione ai principi dell'articolo 2
  (diritti inviolabili della persona), 3 (uguaglianza
  sostanziale), e in particolare 27 (funzione rieducativa della
  pena).
     Riguardo ad eventuali oneri per la pubblica
  amministrazione, si rinvia al parere favorevole della
  Commissione V, le cui condizioni ed osservazioni sono state
  integralmente recepite.
     In conclusione, rispecchiando anche l'orientamento
  pressoché unanime della XI Commissione, auspico la celere
  approvazione di questo provvedimento, ribadendo la sua
  eccezionale importanza sociale.  Il provvedimento è da troppo
  tempo atteso non solo dai soggetti più direttamente
  interessati, ma dall'insieme della realtà carceraria, dalle
  associazioni di volontariato, dagli imprenditori privati e
  dalle cooperative che operano in questo settore con
  particolare sensibilità sociale, in definitiva dall'intera
  società civile.
  Sandro SCHMID,  relatore.
 
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