| (Istituzione di nuovi giochi a premi).
1. Il Ministro delle finanze autorizza, con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, l'estensione del gioco delle scommesse
ippiche anche a corse di trotto e di galoppo tra asini.
2. I delegati per la raccolta delle scommesse sulle corse
di cui al comma 1 gestiscono il segnale televisivo della
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trasmissione delle corse, nonché la raccolta delle scommesse
relative alle medesime.
3. I proventi dell'UNIRE derivanti dal gioco delle
scommesse sulle corse di cui al comma 1, al netto delle
trattenute e detratta la quota destinata al comune di
Seravezza ai sensi dell'articolo 3, comma 2, sono versati in
parti uguali all'Ente tecnico e all'Associazione per le
finalità di cui alla presente legge.
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