| 1. Per gli anni accademici 1997-1998 e 1998-1999 sono
regolarmente iscritti ai corsi universitari per il rilascio
dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e
b), della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli studenti
nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione
amministrativa abbiano emesso ordinanza di sospensione
dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione ai citati
corsi; sono altresì regolarmente iscritti ai medesimi corsi
gli studenti i quali, trovandosi in identica situazione,
abbiano presentato ricorso al tribunale amministrativo
regionale o ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica. Sono validi ai sensi e per gli effetti della
legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli studenti
di cui alla presente legge.
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