Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70208
DDL5970-0002
Progetto di legge Camera n. 5970 - testo presentato - (DDL13-5970)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5970. TESTIPDL
...C5970.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5970 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Il cittadino che non è in grado
  di provvedere con le sue forze a difendersi o tutelarsi dalla
  criminalità ha due vie d'uscita: ricorrere alle Forze di
  polizia dello Stato oppure rivolgersi al settore privato,
  rappresentato dalle guardie particolari giurate e dagli
  istituti di vigilanza.
     L'aumento della microcriminalità da una parte, e la sempre
  maggiore aggressività di organizzazioni criminali dall'altra,
  favoriti anche e soprattutto da un notevole incremento della
  popolazione straniera presente in Italia, fanno sì che sono
  sempre numerosi coloro che cercano una soluzione rivolgendosi
  a strutture private.
     Se da un lato siamo convinti che occorra favorire al
  massimo un sistema alternativo a quello pubblico, che per sua
  natura è e deve essere impegnato in compiti riguardanti
  principalmente interessi collettivi o interessi individuali di
  particolare gravità, d'altra parte siamo altrettanto convinti
  che quello delle guardie particolari giurate e degli istituti
  di vigilanza sia un settore che deve assolutamente essere
  incanalato attraverso precise disposizioni di legge, e non
  lasciato in un "limbo" in cui possono trovare spazio persone e
  società che invece di migliorare il mantenimento dell'ordine
  pubblico potrebbero pregiudicarlo.  Questa situazione obbliga
  lo Stato a porre dei precisi limiti ad una situazione che
  potrebbe degenerare se non correttamente disciplinata.
     Riteniamo che sia opportuno da un lato favorire nel
  miglior modo possibile l'ingresso nel mercato del lavoro di
  nuove professionalità, dall'altro far sì che questo ingresso,
  per la particolare delicatezza del lavoro da svolgere, sia
  consentito solo a coloro o a quelle società che dimostrino di
  possedere inequivocabilmente i requisiti per poterlo svolgere
 
                               Pag. 2
 
  in modo efficiente, e che detti requisiti vengano mantenuti
  nel tempo, fino al termine dell'attività.
     L'articolo 1 della presente proposta di legge detta alcuni
  princìpi generali: la possibilità di avvalersi di guardie
  particolari giurate per compiti di tutela della sicurezza
  personale e per il trasporto, la custodia e la vigilanza di
  beni mobili o immobili; nonché l'inquadramento di tali
  attività nel sistema nazionale dell'ordine e della sicurezza
  pubblica.
     L'articolo 2 tratta di coloro che in prima persona
  svolgono l'attività in esame.  L'equiparazione dei requisiti a
  quelli posseduti dagli agenti della Polizia di Stato è un
  passo obbligato, accettato da tutte le componenti coinvolte
  nella materia.  Il comma 4 obbliga la guardia giurata a
  comunicare alle autorità della Polizia di Stato informazioni
  sull'incarico che è chiamata a svolgere.  Non si tratta di
  burocratizzare l'attività della guardia giurata, bensì di
  poter meglio coordinare un eventuale intervento delle Forze di
  polizia a sostegno della guardia giurata stessa.
     Riveste particolare importanza il comma 7, nel quale si
  evidenzia il carattere di continuità del mantenimento dei
  requisiti iniziali richiesti per poter continuare l'attività.
  Non si deve dimenticare che quella in oggetto non è
  un'attività come tutte le altre.  In questo caso chi opera è in
  possesso di armi che nel corso del suo incarico potrebbe
  essere costretto ad utilizzare.  E' indispensabile, così come
  in tutte le professioni in cui è in gioco una vita umana, che
  chi è chiamato a svolgerle sia in grado di assicurare i limiti
  massimi di professionalità.  Non è sufficiente pertanto
  limitarsi a frequentare i corsi di aggiornamento
  professionale.  E' invece indispensabile il controllo sul
  mantenimento dei requisiti effettuato tramite un  test
  periodico di idoneità.
     Il comma 11 prevede che il questore possa sospendere la
  guardia giurata dal suo servizio ritirando le armi in suo
  possesso.  E' auspicabile che ciò non accada mai, in quanto
  significa che in quel momento la guardia giurata è un pericolo
  per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, cioè
  l'esatto contrario di quello che dovrebbe essere il suo
  compito.
     L'articolo 3 chiama in causa il secondo attore principale
  della presente proposta di legge: l'istituto di vigilanza.
  Valgono in linea di massima gli stessi princìpi esposti per la
  guardia particolare giurata: data la delicatezza dell'attività
  svolta, le garanzie che essa venga svolta correttamente devono
  essere al massimo grado.  Pertanto anche i vincoli iniziali per
  la costituzione della società devono essere molto stretti, e
  non permettere il sorgere di sedicenti istituti di vigilanza
  che tutti gli scopi si propongono, salvo quello di
  vigilare.
     Due sono gli obblighi principali dell'istituto di
  vigilanza nel corso della sua attività: assicurarsi
  costantemente della qualità professionale delle guardie
  giurate al suo servizio; comunicare alle autorità della
  Polizia di Stato tutte le informazioni inerenti agli incarichi
  assunti (per gli stessi motivi indicati per la guardia
  giurata).
     La licenza deve essere estesa a livello nazionale, per due
  motivi principali:
       1) risulta difficile, se non impossibile, effettuare un
  corretto controllo su eventuali sconfinamenti regionali o
  interregionali;
       2) alcune attività hanno un carattere nazionale, ed in
  questo caso il committente dovrebbe, se la licenza fosse
  regionale o interregionale, affidarsi a più istituti di
  vigilanza.
     Infine gli articoli 4 e 5 riportano disposizioni finali e
  transitorie, con un particolare cenno:
       a)  sull'istituzione presso il Ministero
  dell'interno di un elenco speciale nazionale delle guardie
  giurate e degli istituti di vigilanza e, direttamente connessa
  al Ministero stesso, di una banca dati presso ogni regione in
  modo che non solo a livello nazionale, ma anche a livello
  regionale sia possibile avere una corretta e aggiornata mappa
  della situazione;
       b)  sull'istituzione di una conferenza biennale a
  livello nazionale e annuale a livello regionale tra tutti i
  soggetti chiamati in causa per discutere i problemi di comune
  interesse.
 
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