| Onorevoli Colleghi! - Il cittadino che non è in grado
di provvedere con le sue forze a difendersi o tutelarsi dalla
criminalità ha due vie d'uscita: ricorrere alle Forze di
polizia dello Stato oppure rivolgersi al settore privato,
rappresentato dalle guardie particolari giurate e dagli
istituti di vigilanza.
L'aumento della microcriminalità da una parte, e la sempre
maggiore aggressività di organizzazioni criminali dall'altra,
favoriti anche e soprattutto da un notevole incremento della
popolazione straniera presente in Italia, fanno sì che sono
sempre numerosi coloro che cercano una soluzione rivolgendosi
a strutture private.
Se da un lato siamo convinti che occorra favorire al
massimo un sistema alternativo a quello pubblico, che per sua
natura è e deve essere impegnato in compiti riguardanti
principalmente interessi collettivi o interessi individuali di
particolare gravità, d'altra parte siamo altrettanto convinti
che quello delle guardie particolari giurate e degli istituti
di vigilanza sia un settore che deve assolutamente essere
incanalato attraverso precise disposizioni di legge, e non
lasciato in un "limbo" in cui possono trovare spazio persone e
società che invece di migliorare il mantenimento dell'ordine
pubblico potrebbero pregiudicarlo. Questa situazione obbliga
lo Stato a porre dei precisi limiti ad una situazione che
potrebbe degenerare se non correttamente disciplinata.
Riteniamo che sia opportuno da un lato favorire nel
miglior modo possibile l'ingresso nel mercato del lavoro di
nuove professionalità, dall'altro far sì che questo ingresso,
per la particolare delicatezza del lavoro da svolgere, sia
consentito solo a coloro o a quelle società che dimostrino di
possedere inequivocabilmente i requisiti per poterlo svolgere
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in modo efficiente, e che detti requisiti vengano mantenuti
nel tempo, fino al termine dell'attività.
L'articolo 1 della presente proposta di legge detta alcuni
princìpi generali: la possibilità di avvalersi di guardie
particolari giurate per compiti di tutela della sicurezza
personale e per il trasporto, la custodia e la vigilanza di
beni mobili o immobili; nonché l'inquadramento di tali
attività nel sistema nazionale dell'ordine e della sicurezza
pubblica.
L'articolo 2 tratta di coloro che in prima persona
svolgono l'attività in esame. L'equiparazione dei requisiti a
quelli posseduti dagli agenti della Polizia di Stato è un
passo obbligato, accettato da tutte le componenti coinvolte
nella materia. Il comma 4 obbliga la guardia giurata a
comunicare alle autorità della Polizia di Stato informazioni
sull'incarico che è chiamata a svolgere. Non si tratta di
burocratizzare l'attività della guardia giurata, bensì di
poter meglio coordinare un eventuale intervento delle Forze di
polizia a sostegno della guardia giurata stessa.
Riveste particolare importanza il comma 7, nel quale si
evidenzia il carattere di continuità del mantenimento dei
requisiti iniziali richiesti per poter continuare l'attività.
Non si deve dimenticare che quella in oggetto non è
un'attività come tutte le altre. In questo caso chi opera è in
possesso di armi che nel corso del suo incarico potrebbe
essere costretto ad utilizzare. E' indispensabile, così come
in tutte le professioni in cui è in gioco una vita umana, che
chi è chiamato a svolgerle sia in grado di assicurare i limiti
massimi di professionalità. Non è sufficiente pertanto
limitarsi a frequentare i corsi di aggiornamento
professionale. E' invece indispensabile il controllo sul
mantenimento dei requisiti effettuato tramite un test
periodico di idoneità.
Il comma 11 prevede che il questore possa sospendere la
guardia giurata dal suo servizio ritirando le armi in suo
possesso. E' auspicabile che ciò non accada mai, in quanto
significa che in quel momento la guardia giurata è un pericolo
per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, cioè
l'esatto contrario di quello che dovrebbe essere il suo
compito.
L'articolo 3 chiama in causa il secondo attore principale
della presente proposta di legge: l'istituto di vigilanza.
Valgono in linea di massima gli stessi princìpi esposti per la
guardia particolare giurata: data la delicatezza dell'attività
svolta, le garanzie che essa venga svolta correttamente devono
essere al massimo grado. Pertanto anche i vincoli iniziali per
la costituzione della società devono essere molto stretti, e
non permettere il sorgere di sedicenti istituti di vigilanza
che tutti gli scopi si propongono, salvo quello di
vigilare.
Due sono gli obblighi principali dell'istituto di
vigilanza nel corso della sua attività: assicurarsi
costantemente della qualità professionale delle guardie
giurate al suo servizio; comunicare alle autorità della
Polizia di Stato tutte le informazioni inerenti agli incarichi
assunti (per gli stessi motivi indicati per la guardia
giurata).
La licenza deve essere estesa a livello nazionale, per due
motivi principali:
1) risulta difficile, se non impossibile, effettuare un
corretto controllo su eventuali sconfinamenti regionali o
interregionali;
2) alcune attività hanno un carattere nazionale, ed in
questo caso il committente dovrebbe, se la licenza fosse
regionale o interregionale, affidarsi a più istituti di
vigilanza.
Infine gli articoli 4 e 5 riportano disposizioni finali e
transitorie, con un particolare cenno:
a) sull'istituzione presso il Ministero
dell'interno di un elenco speciale nazionale delle guardie
giurate e degli istituti di vigilanza e, direttamente connessa
al Ministero stesso, di una banca dati presso ogni regione in
modo che non solo a livello nazionale, ma anche a livello
regionale sia possibile avere una corretta e aggiornata mappa
della situazione;
b) sull'istituzione di una conferenza biennale a
livello nazionale e annuale a livello regionale tra tutti i
soggetti chiamati in causa per discutere i problemi di comune
interesse.
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