| (Princìpi generali).
1. Chiunque, persona fisica o persona giuridica, può
avvalersi per la vigilanza e la sicurezza delle persone e per
il trasporto, la custodia e la vigilanza di beni mobili o
immobili appartenenti a soggetti pubblici e privati, di una o
più guardie particolari private, assunte con contratto diretto
o per il tramite di un istituto di vigilanza privata.
2. L'esercizio delle attività di vigilanza e di sicurezza
delle persone e di trasporto, custodia e vigilanza di beni
mobili ed immobili di cui al comma 1 può essere svolto in
forma individuale o societaria.
3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono subordinate alle
prescrizioni delle autorità di pubblica sicurezza anche ai
fini di servizi di polizia complementari, ma non sostitutivi,
e sempre nei limiti del loro esercizio.
4. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono parte del
sistema nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblici.
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