| (Guardia particolare giurata).
1. La guardia particolare giurata, di seguito denominata
"guardia giurata", è la persona fisica incaricata della tutela
della sicurezza delle persone, del trasporto, della custodia e
della vigilanza di beni mobili ed immobili appartenenti a
soggetti pubblici e privati.
2. Previo accertamento del possesso dei requisiti previsti
per la partecipazione al concorso per agente della Polizia di
Stato, la qualifica di guardia giurata è riconosciuta con
decreto dal prefetto della provincia di residenza del
richiedente, ed è valida su tutto il territorio nazionale.
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3. La guardia giurata è ammessa all'esercizio
dell'attività solo dopo avere ottenuto il riconoscimento di
cui al comma 2 ed avere prestato giuramento davanti al
prefetto o ad un funzionario delegato.
4. In caso di rapporto diretto con il committente, la
guardia giurata ha l'obbligo di comunicare alle autorità della
Polizia di Stato tutte le informazioni relative allo
svolgimento del suo incarico.
5. Nell'ambito del suo incarico, alla guardia giurata:
a) è consentito il trasporto delle armi
utilizzabili per lo svolgimento del suo incarico. Il tipo di
armamento utilizzabile per ciascun incarico è definito
all'atto della comunicazione alla Polizia di Stato di cui al
comma 4;
b) è consentito di indossare uniformi, distintivi
od altri fregi di riconoscimento, purché rispondenti ai
modelli approvati dal Ministero dell'interno;
c) è fatto obbligo di esibire il tesserino di
riconoscimento approvato con decreto del Ministro
dell'interno;
d) è riconosciuta la funzione di incaricato di
pubblico servizio;
e) è riconosciuta la funzione di pubblico
ufficiale in flagranza di reato.
6. La guardia giurata non può essere distratta dal proprio
servizio, fuori dei casi di cui all'articolo 652 del codice
penale.
7. La qualifica di guardia giurata è a tempo
indeterminato. La guardia giurata è tenuta a frequentare
appositi corsi formativi di qualificazione professionale e
addestrativi di tiro, di difesa personale e a sottoporsi a
test psico-attitudinali predisposti presso strutture
indicate dal prefetto della provincia. Ogni cinque anni gli
stessi centri presso i quali si svolgono i corsi provvedono a
riqualificare professionalmente le guardie giurate,
rilasciando attestazione di frequenza, verificando la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, ed emettendo
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giudizio di idoneità, in assenza del quale la qualifica di
guardia giurata decade automaticamente.
8. La guardia giurata in forza presso istituti di
vigilanza privata da almeno un anno prima della data di
entrata in vigore della presente legge, acquisisce
automaticamente la qualifica di cui al comma 2, fermo restando
l'obbligo di prestare giuramento davanti al prefetto o ad un
funzionario delegato ai sensi del comma 3.
9. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 10, il
prefetto revoca, con provvedimento motivato e con effetto
immediato, il decreto di cui al comma 2, alla guardia giurata
che abbia cessato di possedere i requisiti ivi previsti.
10. Nel caso in cui la guardia giurata sia imputata per un
delitto non colposo, punibile con la reclusione non inferiore
nel massimo a tre anni, il prefetto della provincia in cui è
stato commesso il reato sospende immediatamente la guardia
giurata dalla sua attività. In caso di reato punibile con pena
detentiva inferiore il prefetto della provincia in cui è stato
commesso il reato può, valutate le circostanze e sentito il
parere obbligatorio non vincolante della commissione di cui al
comma 3 dell'articolo 3, sospendere o revocare il decreto di
cui al comma 2 del presente articolo.
11. Nei casi in cui il comportamento della guardia giurata
possa costituire minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza
dei cittadini, il questore ha facoltà di sospenderla
immediatamente dal servizio e di ritirare le armi in suo
possesso.
12. L'autorità che dispone la revoca o la sospensione ai
sensi dei commi 10 e 11 deve darne immediatamente
comunicazione al prefetto che ha emanato il decreto di
riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 2, il quale
provvede alla conferma o alla revoca delle sanzioni, sentito
il parere obbligatorio non vincolante della commissione di cui
al comma 3 dell'articolo 3.
13. Chiunque eserciti senza la prescritta autorizzazione
le attività disciplinate dalla presente legge è punito con
l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da lire 50 a lire
100 milioni.
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