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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70210
DDL5970-0004
Progetto di legge Camera n. 5970 - testo presentato - (DDL13-5970)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C5970. TESTIPDL
...C5970.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5970 ZZ13 ZZPD ZZPR
                (Guardia particolare giurata).
     1.  La guardia particolare giurata, di seguito denominata
  "guardia giurata", è la persona fisica incaricata della tutela
  della sicurezza delle persone, del trasporto, della custodia e
  della vigilanza di beni mobili ed immobili appartenenti a
  soggetti pubblici e privati.
     2.  Previo accertamento del possesso dei requisiti previsti
  per la partecipazione al concorso per agente della Polizia di
  Stato, la qualifica di guardia giurata è riconosciuta con
  decreto dal prefetto della provincia di residenza del
  richiedente, ed è valida su tutto il territorio nazionale.
 
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     3.  La guardia giurata è ammessa all'esercizio
  dell'attività solo dopo avere ottenuto il riconoscimento di
  cui al comma 2 ed avere prestato giuramento davanti al
  prefetto o ad un funzionario delegato.
     4.  In caso di rapporto diretto con il committente, la
  guardia giurata ha l'obbligo di comunicare alle autorità della
  Polizia di Stato tutte le informazioni relative allo
  svolgimento del suo incarico.
     5.  Nell'ambito del suo incarico, alla guardia giurata:
       a)  è consentito il trasporto delle armi
  utilizzabili per lo svolgimento del suo incarico.  Il tipo di
  armamento utilizzabile per ciascun incarico è definito
  all'atto della comunicazione alla Polizia di Stato di cui al
  comma 4;
       b)  è consentito di indossare uniformi, distintivi
  od altri fregi di riconoscimento, purché rispondenti ai
  modelli approvati dal Ministero dell'interno;
       c)  è fatto obbligo di esibire il tesserino di
  riconoscimento approvato con decreto del Ministro
  dell'interno;
       d)  è riconosciuta la funzione di incaricato di
  pubblico servizio;
       e)  è riconosciuta la funzione di pubblico
  ufficiale in flagranza di reato.
     6.  La guardia giurata non può essere distratta dal proprio
  servizio, fuori dei casi di cui all'articolo 652 del codice
  penale.
     7.  La qualifica di guardia giurata è a tempo
  indeterminato.  La guardia giurata è tenuta a frequentare
  appositi corsi formativi di qualificazione professionale e
  addestrativi di tiro, di difesa personale e a sottoporsi a
  test  psico-attitudinali predisposti presso strutture
  indicate dal prefetto della provincia.  Ogni cinque anni gli
  stessi centri presso i quali si svolgono i corsi provvedono a
  riqualificare professionalmente le guardie giurate,
  rilasciando attestazione di frequenza, verificando la
  sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, ed emettendo
 
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  giudizio di idoneità, in assenza del quale la qualifica di
  guardia giurata decade automaticamente.
     8.  La guardia giurata in forza presso istituti di
  vigilanza privata da almeno un anno prima della data di
  entrata in vigore della presente legge, acquisisce
  automaticamente la qualifica di cui al comma 2, fermo restando
  l'obbligo di prestare giuramento davanti al prefetto o ad un
  funzionario delegato ai sensi del comma 3.
     9.  Fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 10, il
  prefetto revoca, con provvedimento motivato e con effetto
  immediato, il decreto di cui al comma 2, alla guardia giurata
  che abbia cessato di possedere i requisiti ivi previsti.
     10.  Nel caso in cui la guardia giurata sia imputata per un
  delitto non colposo, punibile con la reclusione non inferiore
  nel massimo a tre anni, il prefetto della provincia in cui è
  stato commesso il reato sospende immediatamente la guardia
  giurata dalla sua attività.  In caso di reato punibile con pena
  detentiva inferiore il prefetto della provincia in cui è stato
  commesso il reato può, valutate le circostanze e sentito il
  parere obbligatorio non vincolante della commissione di cui al
  comma 3 dell'articolo 3, sospendere o revocare il decreto di
  cui al comma 2 del presente articolo.
     11.  Nei casi in cui il comportamento della guardia giurata
  possa costituire minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza
  dei cittadini, il questore ha facoltà di sospenderla
  immediatamente dal servizio e di ritirare le armi in suo
  possesso.
     12.  L'autorità che dispone la revoca o la sospensione ai
  sensi dei commi 10 e 11 deve darne immediatamente
  comunicazione al prefetto che ha emanato il decreto di
  riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 2, il quale
  provvede alla conferma o alla revoca delle sanzioni, sentito
  il parere obbligatorio non vincolante della commissione di cui
  al comma 3 dell'articolo 3.
     13.  Chiunque eserciti senza la prescritta autorizzazione
  le attività disciplinate dalla presente legge è punito con
  l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da lire 50 a lire
  100 milioni.
 
DATA=990429 FASCID=DDL13-5970 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5970 TOTPAG=0010 TOTDOC=0007 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=021 PAGFIN=0005 RIGFIN=039 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=597000 00 FASCIDC=13DDL5970 SORTNAV=0597000 000 00000 ZZDDLC5970 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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