| (Istituti di vigilanza).
1. L'istituto di vigilanza è l'impresa avente come oggetto
sociale, prevalente od esclusivo, la tutela della sicurezza
delle persone, la custodia, la vigilanza e il trasporto di
beni mobili ed immobili. L'istituto di vigilanza destina a
tali attività le guardie giurate da esso dipendenti.
2. L'istituto di vigilanza per svolgere l'incarico di
guardia giurata assume dipendenti iscritti nell'elenco
speciale nazionale delle guardie giurate di cui all'articolo
4, comma 4. L'istituto di vigilanza comunica alle autorità
della Polizia di Stato tutte le variazioni riguardanti il
personale assunto in qualità di guardia giurata.
3. L'esercizio dell'attività di istituto di vigilanza è
subordinato alla licenza rilasciata dal prefetto della
provincia in cui è ubicata la sede legale, previo parere di
una commissione avente sede presso la prefettura e composta
da:
a) il prefetto;
b) il questore;
c) un delegato della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura della provincia;
d) un rappresentante per ciascuna delle
associazioni nazionali degli istituti di vigilanza;
e) un rappresentante per ciascuna organizzazione
sindacale della categoria delle guardie giurate, firmataria
del contratto collettivo nazionale di lavoro.
4. La domanda per il rilascio della licenza è presentata
dal consiglio di amministrazione o dal rappresentante legale
dell'istituto di vigilanza, che deve comunque essere sempre
indicato e deve possedere i requisiti di cui al comma 2
dell'articolo 2. Sulla domanda devono essere indicate:
a) le generalità del titolare o del legale
rappresentante in caso di attività esercitata in forma
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societaria, e l'attestazione del possesso dei requisiti
richiesti;
b) in caso di attività esercitata in forma
societaria, la composizione della società, con le generalità
complete di tutti i soci, nel caso di società di capitali, e
degli amministratori od institori, nel caso di società
cooperative;
c) la sede legale e le sedi operative;
d) la descrizione delle strutture e dei mezzi
tecnici disponibili.
5. In caso di rifiuto del rilascio della licenza, il
provvedimento deve essere motivato.
6. La licenza è valida su tutto il territorio
nazionale.
7. In caso di mutamento per qualsiasi causa del titolare
dell'istituto di vigilanza, e, se l'istituto è costituito in
forma societaria, anche del legale rappresentante, il
subentrante deve presentare al prefetto competente entro le
successive quarantotto ore una documentazione che attesti che
egli possiede i requisiti necessari perché l'istituto di
vigilanza mantenga la licenza.
8. L'istituto di vigilanza deve comunicare alle autorità
della Polizia di Stato tutte le informazioni relative ai
mezzi, alle armi utilizzabili ed alle modalità necessarie per
lo svolgimento degli incarichi assunti, oltre ai dati relativi
al committente ed alle guardie giurate dipendenti
dell'istituto assegnate all'incarico.
9. L'istituto di vigilanza ha il dovere di verificare che
le guardie giurate alle sue dipendenze mantengano i requisiti
previsti per lo svolgimento dell'incarico. A tale scopo
l'istituto di vigilanza può provvedere ad organizzare, al suo
interno, corsi di aggiornamento professionale e di
addestramento. Alla scadenza dei cinque anni dall'ottenimento
della qualifica, la guardia giurata deve comunque sottoporsi a
prove attitudinali presso le strutture indicate dal prefetto
della provincia, in seguito alle quali sono redatte le note di
valutazione con relativo giudizio di idoneità.
10. In seguito a comunicazione da parte dell'istituto di
vigilanza della perdita dei requisiti della guardia giurata,
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il prefetto dispone la sospensione dal servizio. Se entro
trenta giorni dalla sospensione la guardia giurata non
dimostra di possedere i requisiti necessari, il prefetto
dispone la revoca del servizio. La sospensione dal servizio
determina la sospensione del rapporto di lavoro a tutti gli
effetti di legge.
11. La revoca del decreto di riconoscimento della
qualifica di guardia giurata determina la risoluzione del
rapporto di lavoro, con il diritto della guardia giurata al
trattamento di liquidazione previsto dalle disposizioni di
legge e contrattuali vigenti.
12. Nel caso in cui l'istituto di vigilanza non ottemperi
alle disposizioni di cui ai commi 2, 7, 8 e 9, la licenza può
essere revocata dal prefetto su richiesta delle autorità della
Polizia di Stato ed il rappresentante legale dell'istituto è
punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da lire
50 a lire 100 milioni.
13. La revoca della licenza all'istituto di vigilanza
comporta la cessazione, a tutti gli effetti di legge, del
rapporto di lavoro delle guardie giurate dipendenti
dall'istituto stesso.
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