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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70211
DDL5970-0005
Progetto di legge Camera n. 5970 - testo presentato - (DDL13-5970)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C5970. TESTIPDL
...C5970.
...PROPOSTA DI LEGGE
Pag. 6 Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5970 ZZ13 ZZPD ZZPR
                   (Istituti di vigilanza).
     1.  L'istituto di vigilanza è l'impresa avente come oggetto
  sociale, prevalente od esclusivo, la tutela della sicurezza
  delle persone, la custodia, la vigilanza e il trasporto di
  beni mobili ed immobili.  L'istituto di vigilanza destina a
  tali attività le guardie giurate da esso dipendenti.
     2.  L'istituto di vigilanza per svolgere l'incarico di
  guardia giurata assume dipendenti iscritti nell'elenco
  speciale nazionale delle guardie giurate di cui all'articolo
  4, comma 4.  L'istituto di vigilanza comunica alle autorità
  della Polizia di Stato tutte le variazioni riguardanti il
  personale assunto in qualità di guardia giurata.
     3.  L'esercizio dell'attività di istituto di vigilanza è
  subordinato alla licenza rilasciata dal prefetto della
  provincia in cui è ubicata la sede legale, previo parere di
  una commissione avente sede presso la prefettura e composta
  da:
       a)  il prefetto;
       b)  il questore;
       c)  un delegato della camera di commercio,
  industria, artigianato e agricoltura della provincia;
       d)  un rappresentante per ciascuna delle
  associazioni nazionali degli istituti di vigilanza;
       e)  un rappresentante per ciascuna organizzazione
  sindacale della categoria delle guardie giurate, firmataria
  del contratto collettivo nazionale di lavoro.
     4.  La domanda per il rilascio della licenza è presentata
  dal consiglio di amministrazione o dal rappresentante legale
  dell'istituto di vigilanza, che deve comunque essere sempre
  indicato e deve possedere i requisiti di cui al comma 2
  dell'articolo 2.  Sulla domanda devono essere indicate:
       a)  le generalità del titolare o del legale
  rappresentante in caso di attività esercitata in forma
 
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  societaria, e l'attestazione del possesso dei requisiti
  richiesti;
       b)  in caso di attività esercitata in forma
  societaria, la composizione della società, con le generalità
  complete di tutti i soci, nel caso di società di capitali, e
  degli amministratori od institori, nel caso di società
  cooperative;
       c)  la sede legale e le sedi operative;
       d)  la descrizione delle strutture e dei mezzi
  tecnici disponibili.
     5.  In caso di rifiuto del rilascio della licenza, il
  provvedimento deve essere motivato.
     6.  La licenza è valida su tutto il territorio
  nazionale.
     7.  In caso di mutamento per qualsiasi causa del titolare
  dell'istituto di vigilanza, e, se l'istituto è costituito in
  forma societaria, anche del legale rappresentante, il
  subentrante deve presentare al prefetto competente entro le
  successive quarantotto ore una documentazione che attesti che
  egli possiede i requisiti necessari perché l'istituto di
  vigilanza mantenga la licenza.
     8.  L'istituto di vigilanza deve comunicare alle autorità
  della Polizia di Stato tutte le informazioni relative ai
  mezzi, alle armi utilizzabili ed alle modalità necessarie per
  lo svolgimento degli incarichi assunti, oltre ai dati relativi
  al committente ed alle guardie giurate dipendenti
  dell'istituto assegnate all'incarico.
     9.  L'istituto di vigilanza ha il dovere di verificare che
  le guardie giurate alle sue dipendenze mantengano i requisiti
  previsti per lo svolgimento dell'incarico.  A tale scopo
  l'istituto di vigilanza può provvedere ad organizzare, al suo
  interno, corsi di aggiornamento professionale e di
  addestramento.  Alla scadenza dei cinque anni dall'ottenimento
  della qualifica, la guardia giurata deve comunque sottoporsi a
  prove attitudinali presso le strutture indicate dal prefetto
  della provincia, in seguito alle quali sono redatte le note di
  valutazione con relativo giudizio di idoneità.
     10.  In seguito a comunicazione da parte dell'istituto di
  vigilanza della perdita dei requisiti della guardia giurata,
 
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  il prefetto dispone la sospensione dal servizio.  Se entro
  trenta giorni dalla sospensione la guardia giurata non
  dimostra di possedere i requisiti necessari, il prefetto
  dispone la revoca del servizio.  La sospensione dal servizio
  determina la sospensione del rapporto di lavoro a tutti gli
  effetti di legge.
     11.  La revoca del decreto di riconoscimento della
  qualifica di guardia giurata determina la risoluzione del
  rapporto di lavoro, con il diritto della guardia giurata al
  trattamento di liquidazione previsto dalle disposizioni di
  legge e contrattuali vigenti.
     12.  Nel caso in cui l'istituto di vigilanza non ottemperi
  alle disposizioni di cui ai commi 2, 7, 8 e 9, la licenza può
  essere revocata dal prefetto su richiesta delle autorità della
  Polizia di Stato ed il rappresentante legale dell'istituto è
  punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da lire
  50 a lire 100 milioni.
     13.  La revoca della licenza all'istituto di vigilanza
  comporta la cessazione, a tutti gli effetti di legge, del
  rapporto di lavoro delle guardie giurate dipendenti
  dall'istituto stesso.
 
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