Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70212
DDL5970-0006
Progetto di legge Camera n. 5970 - testo presentato - (DDL13-5970)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C5970. TESTIPDL
...C5970.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5970 ZZ13 ZZPD ZZPR
                    (Disposizioni finali).
     1.  Presso ogni regione è istituita una banca dati delle
  guardie giurate e degli istituti di vigilanza, direttamente
  collegata al Ministero dell'interno.
     2.  Il prefetto ha il compito di vigilare sul corretto
  svolgimento delle attività delle guardie giurate e degli
  istituti di vigilanza, di segnalare le variazioni e di
  comunicare i fatti di particolare importanza alla banca dati
  regionale.
     3.  Ai fini della presente legge, i provvedimenti adottati
  dal prefetto in via definitiva devono essere immediatamente
  notificati per le opportune modifiche sulla banca dati
  regionale di cui al comma 1, e presso le apposite strutture
  del Ministero dell'interno.
 
                               Pag. 9
 
     4.  Presso il Ministero dell'interno è istituito l'elenco
  speciale nazionale delle guardie giurate e degli istituti di
  vigilanza operanti su tutto il territorio nazionale.
     5.  Una volta l'anno a livello regionale ed almeno una
  volta ogni due anni a livello nazionale è convocata, a cura,
  rispettivamente, della regione e del Ministero dell'interno,
  una conferenza cui possono partecipare i prefetti, i questori,
  le guardie giurate indipendenti ed i titolari di licenza di
  istituto di vigilanza, oltre alle rappresentanze sindacali di
  categoria, allo scopo di discutere i problemi di comune
  interesse, e in particolare quelli legati alla sicurezza delle
  guardie giurate e dell'ordine pubblico.
     6.  Fermo restando che ai fini del trattamento
  pensionistico resta valido quanto previsto nel contratto
  collettivo nazionale di lavoro della categoria, eventuali
  agevolazioni connesse alla particolare attività svolta dalle
  guardie giurate sono disposte negli stessi termini in cui
  operano le agevolazioni concesse agli agenti della Polizia di
  Stato che svolgono analoghe mansioni.
     7.  Fatte salve le contrattazioni di settore, alla guardia
  giurata che non ottiene il rinnovo della qualifica in seguito
  al venire meno dei requisiti di cui ai commi 2 e 7
  dell'articolo 2, è concessa la priorità in caso di nuove
  assunzioni presso aziende del settore per mansioni che non
  prevedano il possesso della qualifica di guardia giurata.  Tale
  priorità è accordata nel caso in cui più candidati si trovino
  a parità di condizioni nelle caratteristiche richieste per
  l'assunzione.
 
DATA=990429 FASCID=DDL13-5970 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5970 TOTPAG=0010 TOTDOC=0007 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=023 PAGFIN=0009 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=597000 00 FASCIDC=13DDL5970 SORTNAV=0597000 000 00000 ZZDDLC5970 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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