| (Disposizioni transitorie e abrogazioni).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, il Governo adotta il relativo regolamento
di attuazione che deve prevedere, tra l'altro, la occorrente
disciplina transitoria.
Pag. 10
2. Sono abrogati:
a) gli articoli 133, 138 e 141 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773;
b) gli articoli 134, 136, 137, 139 e 140 del
citato testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, limitatamente a quanto concerne la prestazione
di opere di vigilanza o di custodia di proprietà mobiliari od
immobiliari;
c) il regolamento approvato con regio decreto 4
giugno 1914, n. 563;
d) il regio decreto-legge 26 settembre 1935, n.
1952, convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508;
e) il regio decreto-legge 12 novembre 1936, n.
2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526;
f) gli articoli 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
e 256 del regolamento approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635;
g) gli articoli 257, 258 e 260 del regolamento
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
limitatamente a quanto concerne gli istituti di vigilanza.
| |