| Onorevoli Colleghi! - Ai sensi dell'ottavo comma
dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le
cessioni di materiali ferrosi e dei relativi lavori sono
effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto
(IVA).
Per cessione dei "relativi lavori" devono intendersi le
cessioni di quei manufatti che sono divenuti inutilizzabili
rispetto alla loro utilizzazione primaria.
L'IVA sulle prestazioni collegate alle cessioni di
materiali ferrosi e dei relativi lavori, invece, rimane di
fatto dovuta ai sensi dell'articolo 1 dello stesso decreto che
prevede l'applicabilità in generale dell'imposta a tutte le
prestazioni di servizi.
La presente proposta di legge ha come finalità quella di
sottrarre dal campo di applicazione dell'imposta le
prestazioni di servizi strettamente collegate alle cessioni di
materiali ferrosi e alle cessioni dei relativi lavori
raggiungendo così un obiettivo di linearità
nell'imposizione.
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