| 1. L'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n.64, è
sostituito dal seguente:
"Art. 18 - (Asseverazione tecnica e attestazione
dell'avvenuto deposito). - 1. Il committente o il
costruttore che esegue in proprio nelle località sismiche deve
altresì depositare, presso l'ufficio tecnico della regione o
l'ufficio provinciale del genio civile secondo le competenze
vigenti, in allegato ai documenti di cui all'articolo 17,
prima dell'inizio dei lavori, l'asseverazione tecnica; da tale
asseverazione del progettista deve risultare che il progetto,
completo degli elaborati di cui all'articolo 17, è stato
redatto nel rispetto della presente legge e dei relativi
decreti ministeriali applicativi; i calcoli statici, se
eseguiti a mezzo di strumenti informatici, devono indicare le
ipotesi e lo schema statico assunti ed una chiara sintesi dei
risultati ottenuti. Gli uffici tecnici competenti
restituiscono un esemplare del progetto e degli allegati con
l'attestazione dell'avvenuto deposito, dandone comunicazione
al sindaco nel cui territorio si dovrà eseguire l'opera.
2. Il deposito di cui al comma 1 è valido anche ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 novembre 1971,
n.1086, sempre che la documentazione di cui al presente
articolo venga integrata con quanto prescritto dal citato
articolo 4, terzo comma, lettera b) ".
2. Dopo l'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n.64, è
inserito il seguente:
"Art. 18- bis. - (Controllo a campione). - 1.
L'ufficio tecnico della regione o l'ufficio provinciale del
genio civile provvede ad effettuare mediante il metodo a
campione controlli sui progetti depositati al fine di
accertare la corrispondenza alle norme antisismiche vigenti.
In caso di difformità, non può darsi luogo all'inizio dei
Pag. 3
lavori fino all'adeguamento del progetto, che deve essere
effettuato entro sessanta giorni dalla comunicazione
dell'esito del controllo al committente o costruttore che
esegue in proprio.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, nonchè
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, è approvato un atto di indirizzo e coordinamento, ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 15 marzo 1997,
n.59, volto a fissare i criteri generali cui attenersi per il
controllo a campione di cui al comma 1".
3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 2 dell'articolo 18- bis della legge 2
febbraio 1974, n.64, introdotto dal comma 2 del presente
articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
| |