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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70224
DDL5973-0003
Progetto di legge Camera n. 5973 - testo trasmesso dal Senato - (DDL13-5973)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C5973. TESTIPDL
...C5973.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5973 ZZ13 ZZPD ZZTR
     1.  L'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n.64, è
  sostituito dal seguente:
     "Art. 18  - (Asseverazione tecnica e attestazione
  dell'avvenuto deposito). - 1.  Il committente o il
  costruttore che esegue in proprio nelle località sismiche deve
  altresì depositare, presso l'ufficio tecnico della regione o
  l'ufficio provinciale del genio civile secondo le competenze
  vigenti, in allegato ai documenti di cui all'articolo 17,
  prima dell'inizio dei lavori, l'asseverazione tecnica; da tale
  asseverazione del progettista deve risultare che il progetto,
  completo degli elaborati di cui all'articolo 17, è stato
  redatto nel rispetto della presente legge e dei relativi
  decreti ministeriali applicativi; i calcoli statici, se
  eseguiti a mezzo di strumenti informatici, devono indicare le
  ipotesi e lo schema statico assunti ed una chiara sintesi dei
  risultati ottenuti.  Gli uffici tecnici competenti
  restituiscono un esemplare del progetto e degli allegati con
  l'attestazione dell'avvenuto deposito, dandone comunicazione
  al sindaco nel cui territorio si dovrà eseguire l'opera.
     2.  Il deposito di cui al comma 1 è valido anche ai sensi e
  per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 novembre 1971,
  n.1086, sempre che la documentazione di cui al presente
  articolo venga integrata con quanto prescritto dal citato
  articolo 4, terzo comma, lettera  b) ".
     2.  Dopo l'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n.64, è
  inserito il seguente:
     "Art. 18- bis. - (Controllo a campione). -  1.
  L'ufficio tecnico della regione o l'ufficio provinciale del
  genio civile provvede ad effettuare mediante il metodo a
  campione controlli sui progetti depositati al fine di
  accertare la corrispondenza alle norme antisismiche vigenti.
  In caso di difformità, non può darsi luogo all'inizio dei
 
                               Pag. 3
 
  lavori fino all'adeguamento del progetto, che deve essere
  effettuato entro sessanta giorni dalla comunicazione
  dell'esito del controllo al committente o costruttore che
  esegue in proprio.
       2.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei
  ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, nonchè
  previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano, è approvato un atto di indirizzo e coordinamento, ai
  sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 15 marzo 1997,
  n.59, volto a fissare i criteri generali cui attenersi per il
  controllo a campione di cui al comma 1".
     3.  Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
  cui al comma 2 dell'articolo 18- bis  della legge 2
  febbraio 1974, n.64, introdotto dal comma 2 del presente
  articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di
  entrata in vigore della presente legge.
 
DATA=990430 FASCID=DDL13-5973 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=TR NSTA=5973 TOTPAG=0005 TOTDOC=0008 NDOC=0003 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0002 RIGINIZ=004 PAGFIN=0003 RIGFIN=018 UPAG=NO PAGEIN=2 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=597300 00 FASCIDC=13DDL5973 SORTNAV=0597300 000 00000 ZZDDLC5973 NDOC0003 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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