| 1. Il collaudo statico di cui alla legge 5 novembre 1971,
n.1086, è obbligatorio in corso d'opera per tutti gli
interventi da realizzare nelle zone sismiche, a prescindere
dal tipo di struttura. Il collaudo è affidato ai tecnici
secondo le competenze previste dalla normativa vigente, i
quali devono anche essere iscritti all'albo da almeno dieci
anni ed avere comprovata esperienza in materia di costruzioni
in zona sismica.
2. Il nominativo del collaudatore deve essere indicato
contestualmente al deposito dell'asseverazione tecnica di cui
all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n.64.
3. Il collaudatore deve controllare la rispondenza del
progetto, qualora non sia stato oggetto del controllo a
campione di cui all'articolo 18- bis. della citata legge
n.64 del 1974, e comunque dell'esecuzione delle opere alla
normativa antisismica. Dell'avvenuto controllo il collaudatore
dà apposita attestazione per iscritto nel certificato di
collaudo. Qualora il collaudatore, in corso d'opera, rilevi
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l'inosservanza delle norme antisismiche provvede alla relativa
immediata segnalazione al competente ufficio regionale ed al
sindaco del comune ove si svolgono i lavori, che ne dà notizia
all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio provinciale
del genio civile che adotta i provvedimenti previsti dagli
articoli 21 e 22 della citata legge n.64 del 1974. L'omesso
controllo implica l'applicazione al collaudatore della
sanzione prevista dal comma 1 dell'articolo 5 della presente
legge.
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