| 1. L'articolo 28 della legge 2 febbraio 1974, n.64, è
sostituito dal seguente:
"Art. 28. - (Collaudo). - 1. Il rilascio del
certificato di abitabilità od agibilità è condizionato
all'esibizione del certificato di collaudo, comprensivo degli
estremi dell'avvenuto deposito ovvero di dichiarazione
sostitutiva di avvenuto deposito".
2. In relazione all'attività di controllo di cui agli
articoli 18- bis e 29 della citata legge n.64 del 1974,
la vigilanza sulla conformità delle opere alle norme tecniche
è rimessa all'ufficio tecnico regionale o all'ufficio
provinciale del genio civile.
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