| 1. Il progettista, il direttore dei lavori ed il
collaudatore, in caso di difformità delle opere rispetto alle
prescrizioni antisismiche, sono sottoposti a giudizio
disciplinare da parte dell'ordine o collegio professionale
competente, che può adottare un provvedimento di sospensione
dall'albo per un periodo massimo di due anni.
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