| 1. L'articolo 29 della legge 2 febbraio 1974, n.64, è
sostituito dal seguente:
"Art. 29. - (Accertamento dell'avvenuto deposito degli
atti). - 1. Il sindaco del comune nel cui territorio si
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eseguono le opere è tenuto ad accertare, a mezzo degli agenti
e dei tecnici comunali, che chiunque inizi l'esecuzione delle
opere in località sismica sia in possesso dell'attestazione
dell'avvenuto deposito degli atti prescritti".
2. All'articolo 19, secondo comma, della legge 2 febbraio
1974, n.64, le parole: "ai funzionari, ufficiali ed agenti"
sono sostituite dalle seguenti: "agli agenti e ai tecnici
comunali".
3. All'articolo 21, primo comma, della legge 2 febbraio
1974, n.64, le parole: "I funzionari, gli ufficiali ed agenti"
sono sostituite dalle seguenti: "Gli agenti e i tecnici
comunali".
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