| 1. Nel quadro degli interventi volti a valorizzare la
funzione e l'impegno professionale del personale della scuola
per la piena attuazione dell'autonomia scolastica, nonché
all'individuazione ai sensi dell'articolo 21, comma 16, della
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legge 15 marzo 1997, n. 59, di nuove funzioni e figure
professionali del personale docente, è autorizzata la spesa di
lire 800 miliardi per l'anno 1999, 900 miliardi per l'anno
2000 e 1.000 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate
all'incremento di quelle per il trattamento economico
accessorio, con le modalità stabilite in sede di
contrattazione collettiva.
3. Le disponibilità eventualmente non utilizzate nell'anno
di riferimento sono utilizzate nell'esercizio successivo.
4. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire
800 miliardi per l'anno 1999, 900 miliardi per l'anno 2000 e
1.000 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della pubblica istruzione.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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