| Testo integrale delle norme espressamente modificate o
abrogate dal decreto-legge
Articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 70
Art. 6. - (Disposizioni transitorie). - 1. In
attesa dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 1,
comma 1, il modello unico di dichiarazione, in sede di prima
applicazione della presente legge, è adottato, ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con riferimento agli
obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di
notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle
relative norme di attuazione di cui alla tabella A allegata
alla presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1, il termine di
presentazione del modello unico di dichiarazione, in caso di
obblighi periodici, è fissato al 30 aprile dell'anno
successivo a quello di riferimento, fermi restando i termini
previsti in caso di obblighi che abbiano carattere non
periodico.
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