| All'articolo 1:
al comma 2, il capoverso 2- bis è sostituito dal
seguente:
"2- bis. Qualora si renda necessario apportare,
nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed
integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale
adottato ai sensi del comma 1, le predette modifiche ed
integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro la data del 1^ marzo; in tale ipotesi, il
termine di presentazione del modello è fissato in centoventi
giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto
decreto".
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