| 1. Al fine di consentire la corretta attuazione della
pubblicità dei registri immobiliari, ai sensi dell'articolo
2673 del codice civile, e di garantire la certezza di dati ivi
contenuti, è fatto divieto di istituire archivi o
conservatorie parallele dei dati riguardanti le formalità
trascritte.
2. E' fatto, altresì, divieto di acquisire i dati relativi
alle formalità immobiliari trascritte in assenza di uno
specifico e motivato interesse riguardante l'immobile oggetto
della visura o in difetto di espresso mandato professionale
indicante i dati dell'immobile oggetto specifico di visura.
3. Non sono ammesse richieste cumulative relative a tutte
le formalità giornaliere trascritte.
4. Chiunque viola le disposizioni della presente legge è
punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire
30 milioni a lire 100 milioni.
| |