| 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle
aziende agricole della regione Calabria colpite in modo
documentabile da calamità naturali nel periodo 1990-1998 per
almeno due annate, anche non consecutive.
2. Alle aziende di cui al comma 1 sono concessi mutui
ventennali o trentennali destinati a fronteggiare oneri di
ristrutturazione o di acquisto di macchinari, nonché debiti di
natura non fiscale verso enti pubblici.
3. I finanziamenti di cui al comma 2 sono accordati a
tasso variabile fissato in base al tasso ufficiale di sconto e
sono assistiti dal Fondo interbancario di garanzia, di cui
all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e
successive modificazioni . Il 50 per cento della parte
capitale di essi grava sul bilancio dello Stato.
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