| 1. Il Ministro per le politiche agricole, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, emana, con proprio decreto, il regolamento di
attuazione della presente legge, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge stessa, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni.
2. La regione Calabria provvede ad individuare le aziende
ammesse ai benefìci di cui all'articolo 1.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione
della presente legge si provvede tramite le risorse
individuate per le medesime finalità dal decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173.
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