| (Registri regionali e interregionali.
Associazione dei donatori volontari
di midollo osseo).
1. Le regioni possono istituire, anche in associazione tra
loro, presso i laboratori regionali di riferimento per la
tipizzazione tessutale, Registri regionali o interregionali
dei donatori di midollo osseo, cui le strutture che svolgono
attività di tipizzazione sui donatori comunicano i dati
relativi ai donatori stessi.
2. Alle associazioni dei donatori volontari di midollo
osseo ed alle relative federazioni si applica la disciplina di
cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 maggio 1990, n.107.
3. Le associazioni dei donatori volontari di midollo osseo
devono comunicare ai Registri regionali ed al Registro
nazionale gli elenchi dei propri iscritti.
| |