| (Donazione di midollo osseo).
1. La donazione di midollo osseo è un atto volontario e
gratuito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4
maggio 1990, n.107.
2. Possono essere donatori di midollo osseo i cittadini
maggiorenni, iscritti nel Registro nazionale, che siano stati
sottoposti, presso una struttura abilitata, ad un prelievo di
sangue periferico per la definizione del sistema genetico
HLA.
3. Il donatore ha il diritto ed il dovere di mantenere
l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti
di terzi.
| |