| (Diritti dei donatori).
1. I donatori di midollo osseo con rapporto di lavoro
dipendente pubblico hanno diritto al congedo straordinario,
senza la riduzione di cui al primo comma dell'articolo 40 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, e successive modificazioni,
per il tempo occorrente all'espletamento dei seguenti atti:
a) prelievo finalizzato all'individuazione dei
dati genetici;
b) prelievi necessari all'approfondimento della
compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;
c) accertamento dell'idoneità alla donazione, ai
sensi dell'articolo 3 della legge 4 maggio 1990, n. 107.
2. Il trattamento di cui al comma 1 è assicurato al
donatore avente rapporto di lavoro dipendente privato.
3. Il donatore ha altresì diritto a conservare la normale
retribuzione per le giornate di degenza necessarie al prelievo
di sangue midollare, eseguito in regime di spedalizzazione, e
per quelle successive alla donazione, per il completo
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ripristino del suo stato fisico, secondo quanto certificato
dall' équipe medica che ha effettuato il prelievo di
midollo osseo. I relativi contributi previdenziali sono
accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile
1981, n.155. A tal fine, al datore di lavoro sono certificati,
a cura dei servizi che hanno reso le prestazioni sanitarie,
l'accesso e le pratiche inerenti alla procedura di donazione
cui è stato sottoposto il dipendente donatore di midollo
osseo.
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