| (Spese e tariffe).
1. Le prestazioni relative all'iscrizione ai Registri
regionali di cui all'articolo 3 sono a carico del Servizio
sanitario nazionale; il donatore non necessita di impegnativa
medica da parte dell'azienda sanitaria locale di provenienza,
nè dell'impegnativa del medico di base, e può accedere
direttamente alle strutture deputate presentando la propria
tessera sanitaria. Anche le successive prestazioni erogate sul
donatore, quali ulteriori indagini genetiche, esami di
idoneità e prelievi di sangue midollare, sono ad accesso
diretto. La struttura trasmette la richiesta di rimborso
all'azienda sanitaria locale di appartenenza del paziente. Le
spese per le prestazioni inerenti all'attività di trapianto di
midollo osseo da sostenere all'estero sono regolate dalla
vigente normativa.
2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto,
determina annualmente le tariffe per tutte le prestazioni a
carattere non sanitario necessarie allo svolgimento della
ricerca ai fini della presente legge e già previste nei
Registri internazionali.
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