| (Regolamento di attuazione).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della sanità emana, sentita la
Commissione di cui all'articolo 9, il regolamento di
attuazione della presente legge che reca la disciplina
dell'attività del Registro nazionale, le relative modalità di
utilizzazione e l'adeguata copertura assicurativa per i
donatori nell'ipotesi di danni ed infortuni correlati alla
donazione.
2. L'attività delle associazioni e delle federazioni di
associazioni di donatori volontari di midollo osseo di cui
all'articolo 3, comma 2, è regolata da apposite convenzioni
regionali adottate in conformità allo schema tipo definito con
decreto del Ministero della sanità, da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita
la Commissione di cui all'articolo 9.
3. Le donazioni effettuate da enti o privati all'ente
ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova, finalizzate
all'attività del Registro nazionale, sono detraibili
dall'imposta sul reddito per un importo non superiore al 30
per cento dell'imposta lorda dovuta, purché risultino da
idonea documentazione allegata alla dichiarazione.
4. Annualmente, a fronte delle minori imposte sui redditi
versate dai soggetti che hanno effettuato le erogazioni
liberali di cui al comma 3, l'ente ospedaliero "Ospedale
Galliera" di Genova versa alla competente sezione di tesoreria
provinciale dello Stato, con imputazione ad un apposito
capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio
dello Stato, nei termini e con le modalità fissati con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il
Ministro della sanità, una somma pari alla percentuale di
detraibilità degli oneri indicata dagli articoli 13- bis
e 110- bis del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, applicata
Pag. 6
alle erogazioni effettuate dalle persone fisiche e dagli enti
non commerciali, e una somma pari rispettivamente al 34 per
cento e al 37 per cento delle erogazioni effettuate da imprese
individuali e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1,
lettere a) e b) del predetto testo unico. Per la
liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i
rimborsi, nonchè per il contenzioso si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.
| |