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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70264
DDL5978-0009
Progetto di legge Camera n. 5978 - testo trasmesso dal Senato - (DDL13-5978)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C5978. TESTIPDL
...C5978.
...PROPOSTA DI LEGGE
Pag. 5 Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5978 ZZ13 ZZPD ZZTR
                 (Regolamento di attuazione).
     1.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, il Ministro della sanità emana, sentita la
  Commissione di cui all'articolo 9, il regolamento di
  attuazione della presente legge che reca la disciplina
  dell'attività del Registro nazionale, le relative modalità di
  utilizzazione e l'adeguata copertura assicurativa per i
  donatori nell'ipotesi di danni ed infortuni correlati alla
  donazione.
     2.  L'attività delle associazioni e delle federazioni di
  associazioni di donatori volontari di midollo osseo di cui
  all'articolo 3, comma 2, è regolata da apposite convenzioni
  regionali adottate in conformità allo schema tipo definito con
  decreto del Ministero della sanità, da emanare entro sei mesi
  dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita
  la Commissione di cui all'articolo 9.
     3.  Le donazioni effettuate da enti o privati all'ente
  ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova, finalizzate
  all'attività del Registro nazionale, sono detraibili
  dall'imposta sul reddito per un importo non superiore al 30
  per cento dell'imposta lorda dovuta, purché risultino da
  idonea documentazione allegata alla dichiarazione.
     4.  Annualmente, a fronte delle minori imposte sui redditi
  versate dai soggetti che hanno effettuato le erogazioni
  liberali di cui al comma 3, l'ente ospedaliero "Ospedale
  Galliera" di Genova versa alla competente sezione di tesoreria
  provinciale dello Stato, con imputazione ad un apposito
  capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio
  dello Stato, nei termini e con le modalità fissati con decreto
  del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
  tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il
  Ministro della sanità, una somma pari alla percentuale di
  detraibilità degli oneri indicata dagli articoli 13- bis
  e 110- bis  del testo unico delle imposte sui redditi,
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
  dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, applicata
 
                               Pag. 6
 
  alle erogazioni effettuate dalle persone fisiche e dagli enti
  non commerciali, e una somma pari rispettivamente al 34 per
  cento e al 37 per cento delle erogazioni effettuate da imprese
  individuali e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1,
  lettere  a)  e  b)  del predetto testo unico.  Per la
  liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i
  rimborsi, nonchè per il contenzioso si applicano le
  disposizioni previste per le imposte sui redditi.
 
DATA=990504 FASCID=DDL13-5978 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=TR NSTA=5978 TOTPAG=0008 TOTDOC=0013 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=001 PAGFIN=0006 RIGFIN=009 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=597800 00 FASCIDC=13DDL5978 SORTNAV=0597800 000 00000 ZZDDLC5978 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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