Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70265
DDL5978-0010
Progetto di legge Camera n. 5978 - testo trasmesso dal Senato - (DDL13-5978)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C5978. TESTIPDL
...C5978.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5978 ZZ13 ZZPD ZZTR
            (Commissione nazionale per i trapianti
               allogenici da non consanguineo).
     1.  Nello svolgimento delle funzioni previste dalla
  presente legge, il Ministro della sanità si avvale del parere
  della Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non
  consanguineo, istituita ai sensi del comma 2 e di seguito
  denominata "Commissione".
     2.  La Commissione è nominata con decreto del Ministro
  della sanità, che la presiede.  Con lo stesso decreto sono
  disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione.
  Essa è composta da un rappresentante del Registro nazionale;
  da due rappresentanti delle associazioni dei donatori
  volontari di midollo osseo e delle relative federazioni più
  rappresentative a livello nazionale; da due esperti designati
  dalle associazioni nazionali dei pazienti affetti da leucemia
  e da altre patologie del sistema linfoemopoietico; da cinque
  esperti designati dal Ministro della sanità, dei quali uno
  scelto fra i medici dirigenti del Ministero della sanità ed i
  medici dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità,
  uno scelto tra i direttori ospedalieri e i docenti
  universitari e tre indicati dalle società scientifiche
  interessate alla materia.  Un funzionario della carriera
  direttiva medica del Ministero della sanità, con qualifica non
  inferiore alla ottava, svolge le funzioni di segretario della
  Commissione.
     3.  La Commissione svolge attività consultiva ai sensi
  dell'articolo 8, commi 1 e 2.  La Commissione formula, altresì,
 
                               Pag. 7
 
  al Ministro della sanità proposte sui criteri e sulle modalità
  di compensazione delle prestazioni sanitarie erogate da
  regioni e province autonome, nonché sulle iniziative
  concernenti la propaganda sulla donazione di cellule staminali
  e sulle modalità del coordinamento delle attività promozionali
  delle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo e
  delle relative federazioni.  La valutazione annuale sulle
  attività di promozione è svolta dalla Commissione che si
  avvale della collaborazione di un gruppo di esperti della
  comunicazione e della bioetica nominati dal Ministro della
  sanità.
     4.  La Commissione si avvale per il proprio funzionamento
  delle strutture del Ministero della sanità.  L'ammontare delle
  indennità per i componenti, dei rimborsi spese e degli altri
  oneri, nonchè dei compensi per gli esperti di cui al comma 3,
  è definito con decreto del Ministero della sanità entro il
  limite complessivo annuo di lire 500 milioni.
 
DATA=990504 FASCID=DDL13-5978 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=TR NSTA=5978 TOTPAG=0008 TOTDOC=0013 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=010 PAGFIN=0007 RIGFIN=018 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=597800 00 FASCIDC=13DDL5978 SORTNAV=0597800 000 00000 ZZDDLC5978 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati