| (Commissione nazionale per i trapianti
allogenici da non consanguineo).
1. Nello svolgimento delle funzioni previste dalla
presente legge, il Ministro della sanità si avvale del parere
della Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non
consanguineo, istituita ai sensi del comma 2 e di seguito
denominata "Commissione".
2. La Commissione è nominata con decreto del Ministro
della sanità, che la presiede. Con lo stesso decreto sono
disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione.
Essa è composta da un rappresentante del Registro nazionale;
da due rappresentanti delle associazioni dei donatori
volontari di midollo osseo e delle relative federazioni più
rappresentative a livello nazionale; da due esperti designati
dalle associazioni nazionali dei pazienti affetti da leucemia
e da altre patologie del sistema linfoemopoietico; da cinque
esperti designati dal Ministro della sanità, dei quali uno
scelto fra i medici dirigenti del Ministero della sanità ed i
medici dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità,
uno scelto tra i direttori ospedalieri e i docenti
universitari e tre indicati dalle società scientifiche
interessate alla materia. Un funzionario della carriera
direttiva medica del Ministero della sanità, con qualifica non
inferiore alla ottava, svolge le funzioni di segretario della
Commissione.
3. La Commissione svolge attività consultiva ai sensi
dell'articolo 8, commi 1 e 2. La Commissione formula, altresì,
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al Ministro della sanità proposte sui criteri e sulle modalità
di compensazione delle prestazioni sanitarie erogate da
regioni e province autonome, nonché sulle iniziative
concernenti la propaganda sulla donazione di cellule staminali
e sulle modalità del coordinamento delle attività promozionali
delle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo e
delle relative federazioni. La valutazione annuale sulle
attività di promozione è svolta dalla Commissione che si
avvale della collaborazione di un gruppo di esperti della
comunicazione e della bioetica nominati dal Ministro della
sanità.
4. La Commissione si avvale per il proprio funzionamento
delle strutture del Ministero della sanità. L'ammontare delle
indennità per i componenti, dei rimborsi spese e degli altri
oneri, nonchè dei compensi per gli esperti di cui al comma 3,
è definito con decreto del Ministero della sanità entro il
limite complessivo annuo di lire 500 milioni.
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